Continuazione e disegno criminoso: il tempo prevale sulla tossicodipendenza (Cass. pen. Sez. I n. 30341 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. La prova dell’identità del disegno criminoso deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti sono le condotte nel tempo, perché occorre vincere la presunzione che i reati successivi non fossero progettati al momento del primo. L’identità del movente non è sufficiente, né basta la presenza di taluno degli indici sintomatici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea. Il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva esige la verifica che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra i fatti giudicati con tre sentenze irrevocabili: due pronunce del Tribunale di Nola, l’una del 2017 per estorsione tentata e truffa, l’altra del 2017 per rapina e lesioni; e una sentenza della Corte d’appello di Napoli del 2024 per estorsione consumata e tentata, commessa nel 2022. Per i primi due gruppi di reati il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto con ordinanza dell’11.10.2022.

La Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, attribuendo valore dirimente alla distanza temporale di circa sei anni tra i primi fatti e quelli del 2022, periodo in cui il ricorrente è stato detenuto o sottoposto ad arresti domiciliari e ha intrapreso percorsi di recupero. Il difensore ha proposto ricorso deducendo violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma secondo, cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice trascurato lo stato di tossicodipendenza quale fattore unificante delle condotte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione della questione: l’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è questione di fatto, il cui apprezzamento è censurabile solo per difetto di motivazione, secondo il richiamato Sez. I n. 12936 del 2019. Su questa base la motivazione dell’ordinanza è giudicata congrua, perché fa riferimento al consistente lasso temporale di circa sei anni tra le violazioni.

Il Collegio enuncia poi la regola centrale: la prova dell’identità del disegno criminoso deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti sono le condotte, perché serve a vincere la presunzione che, in presenza di un intervallo cronologico consistente, i fatti successivi non potessero essere progettati al momento del delitto originario. L’identità del movente non basta, né si può confondere il disegno criminoso con il generico proposito di commettere reati o con una condotta di vita fondata sul delitto. Viene richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: occorre che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare singoli indici se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.

Quanto alla tossicodipendenza, la Corte la considera priva di rilievo nella prospettazione difensiva. L’argomento secondo cui lo stato di dipendenza avrebbe unificato i reati contro il patrimonio, commessi per procurarsi le somme necessarie all’acquisto della sostanza, richiederebbe di ritenere che il condannato avesse previsto, sin dal primo reato, la lunga restrizione e ciò nondimeno avesse programmato nuovi reati, pur in presenza di una cospicua soluzione di continuità. La tesi, quindi, si oppone al riconoscimento della medesimezza del disegno.

La Corte riconosce che, in sede esecutiva, la detenzione o altra misura limitativa della libertà subita tra i reati non è di per sé idonea a escludere l’identità del disegno criminoso, secondo Sez. I n. 37832 del 2019 e Sez. VI n. 49868 del 2013. Tuttavia occorrono elementi concreti che rivelino la preordinazione di fondo. Nella specie la difesa allega una “continuità patologica”, mentre l’ordinanza ha ragionevolmente rilevato che tra detenzioni e percorsi terapeutici, in quei sei anni, vi è stata una soluzione di continuità, tale da rendere arduo sostenere che la dipendenza abbia fatto da collante tra episodi distanti e intervallati da trattamenti.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., e con disposizione di omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

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