Nullità per violazione del giudicato se Agea conferma diniego senza istruttoria (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 77 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione del giudicato il provvedimento con cui l’Amministrazione, chiamata ad ottemperare ad una sentenza che le ha imposto di riesaminare l’istanza di riesame relativa alla domanda unica, si limiti a confermare il precedente atto di rigetto già annullato per difetto di motivazione, sostenendo che il procedimento si è ormai consolidato per essere stata la campagna chiusa prima della presentazione dell’istanza. Il giudicato conformativo impone la riapertura dell’istruttoria e la verifica effettiva dei presupposti applicativi della previsione di settore richiamata, non potendo l’Amministrazione cristallizzare la posizione del richiedente senza prendere posizione sulle deduzioni attoree. La conferma dell’atto annullato sotto forma di provvedimento sostanzialmente riproduttivo integra l’inottemperanza e determina la nullità del nuovo atto per violazione del giudicato.
Il Fatto
La società agricola ricorrente, che esercita allevamento bovino con conduzione stagionale in alpeggio estivo su pascoli montani, ha presentato per le annualità dal 2015 al 2022 le domande uniche di pagamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, chiedendo l’erogazione dei contributi PAC e l’assegnazione dei titoli in numero pari agli ettari ammissibili detenuti al 15 maggio 2015. L’Agea ha riconosciuto ammissibili solo 54,64 ettari a fronte di oltre 450 dichiarati, riducendo i titoli assegnati in ragione di presunte anomalie: il mancato rispetto del carico minimo UBA/ettaro e l’allevamento in comune non limitrofo. La società ha contestato i calcoli, invocando la normativa regionale derogatoria e l’uso e consuetudine locale del pascolamento con animali di terzi.
Dopo un primo ricorso avverso il silenzio, definito con la sentenza n. 178/2024, il TAR ha annullato con la sentenza n. 343/2024 il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame per difetto di motivazione, affermando l’obbligo dell’Agea di ripronunciarsi in conformità. L’Amministrazione, nuovamente diffidata, ha confermato il diniego rilevando la stabilizzazione degli esiti della campagna 2015. La società ha impugnato tali atti con motivi aggiunti, deducendone la nullità per violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo la riqualificazione della domanda in termini di ottemperanza disposta con l’ordinanza n. 398/2025, concentra la propria attenzione sull’effetto conformativo della sentenza n. 343/2024. Da essa discendeva l’obbligo per l’Agea di riaprire l’istruttoria sulla domanda di contributo del 2015, verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione del par. 4 della Circolare Agea n. ACIC.2015.276 del 3 giugno 2015, fornire motivazione adeguata e trarne le conseguenze in termini di debenza dei titoli richiesti.
Il provvedimento impugnato, invece, si è limitato a rilevare che dal SIAN risultava un’anomalia ostativa al riconoscimento integrale dei titoli, che il procedimento si era concluso il 30 giugno 2016 e che, non essendo stata proposta istanza di riesame prima di tale termine, la domanda unica 2015 si era consolidata. Così facendo, l’Amministrazione ha ritenuto cristallizzata la posizione della società, con effetto a cascata sulle annate successive, senza però prendere posizione sulla spettanza del maggior contributo in ragione dell’applicabilità della previsione richiamata.
Il provvedimento del 14 ottobre 2025 risulta nella sostanza riproduttivo dell’atto annullato, senza che sia stato chiarito se alla fattispecie concreta siano applicabili le indicazioni del par. 4 della Circolare. Permane l’assenza di una specifica giustificazione concreta, essendo ancora oscura la ragione delle anomalie: il mero richiamo a presunti controlli istruttori-amministrativi non soddisfa il dovere motivazionale imposto dalla pronuncia ottemperanda.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con dichiarazione di nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato e ordine all’Agea di provvedere al riesame delle domande dal 2015 al 2022 nel termine di 120 giorni, provvedendo all’eventuale ricalcolo dei premi. Le domande subordinate di annullamento e inefficacia restano assorbite; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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