Valutazione dei titoli e inserimento in graduatoria concorsuale (TAR Lombardia n. 388 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice di un concorso pubblico è tenuta a valutare i titoli dichiarati dai candidati e a computarne il relativo punteggio ai fini della formazione della graduatoria finale. L’omessa considerazione dei titoli già riconosciuti dalla piattaforma ministeriale integra violazione della lex specialis e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ne consegue l’illegittimità degli atti di approvazione della graduatoria e il diritto del candidato all’inserimento con il punteggio complessivo effettivamente spettante.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con D.M. 6.12.2023, n. 2575, per la classe di concorso A48 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, per la Regione Lombardia. Ha superato la prova scritta con 86/100 e la prova orale con 73/100, per un totale di 159 punti. La piattaforma ministeriale gli ha riconosciuto 11 punti per titoli.

Pubblicata la graduatoria regionale, il ricorrente non vi è stato incluso. Ha quindi impugnato gli atti di approvazione e di integrazione della graduatoria, nonché il provvedimento di assegnazione alle sedi della Provincia di Milano, e ha chiesto l’accertamento del diritto all’inserimento. Ha inoltre agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 1.10.2024. All’esito dell’accesso ha proposto motivi aggiunti, deducendo l’omesso computo dei titoli.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione anche dopo l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, non emergendo dagli atti né l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati né l’assenza di effetti pregiudizievoli irreversibili.

Nel merito, il ricorso introduttivo integrato da motivi aggiunti è stato accolto. Il Tribunale ha accertato, sulla base della relazione depositata dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 390/2025, che la piattaforma ministeriale aveva attribuito al ricorrente un punteggio per titoli pari a 11 punti, di cui 3,75 per il titolo di studio, 1,25 per il diploma di perfezionamento e 6 per i titoli di servizio.

La commissione giudicatrice, tuttavia, non ha computato tali punti nella formazione della graduatoria. Con il punteggio complessivo di 170, il ricorrente avrebbe conseguito l’accesso alla graduatoria stessa.

Il Collegio ha ravvisato la violazione dell’art. 5 del D.D. n. 2575 del 6.12.2023, che articola il concorso anche nella successiva valutazione dei titoli, e dell’art. 8, commi 1 e 5 del medesimo decreto, che assegna alla commissione cinquanta punti per i titoli. L’omessa valutazione ha quindi integrato eccesso di potere ed è risultata contraria ai principi di trasparenza e parità di trattamento.

I provvedimenti impugnati sono stati pertanto annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro oltre IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *