Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro il Ministero (TAR Calabria n. 408 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi sentenze o decreti di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo. La somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. L’amministrazione che non provi l’esecuzione del giudicato, ritualmente notificato, è inadempiente.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro emesso ai sensi della legge n. 89/2001. Il titolo condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di tre ricorrenti, di € 2.000,00 ciascuno oltre interessi legali, a titolo di danno non patrimoniale, e, in favore del difensore distrattario, di € 450,00 a titolo di compensi e € 71,56 per spese, oltre accessori di legge.

I ricorrenti deducono di avere inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che sono decorsi i sei mesi previsti. Chiedono, oltre all’ottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti, e che la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001 è stata inviata, con decorso del termine semestrale. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono quindi tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a..

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Collegio precisa che la penalità di mora si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà nel termine di 90 giorni dall’istanza di parte, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Sulle spese, il Collegio le liquida d’ufficio in complessivi € 857,00, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del difensore, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario nel termine indicato. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e di buon andamento, e sul richiamo agli artt. 95, 510 c.p.c. e agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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