Pianificazione attuativa obbligatoria per altezza e volumetria oltre soglia (TAR Lombardia n. 284 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di ricorrere alla pianificazione attuativa per gli interventi edilizi che superino i 25 metri di altezza ovvero l’indice di 3 mc/mq discende direttamente dall’art. 41-quinquies, comma 6, legge n. 1150/1942, norma espressiva di un principio fondamentale in materia di governo del territorio. La disposizione comunale che ribadisce tale obbligo ha natura meramente ricognitiva e non innova l’ordinamento, sicché la mancata citazione della norma primaria nel provvedimento non integra difetto di motivazione, ove sia agevole identificare il potere esercitato. L’interesse a ricorrere, che deve essere concreto e attuale, non può sostanziarsi nella mera aspirazione a una pronuncia di accoglimento priva di effetti sostanziali sulla posizione del ricorrente. La sostituzione di una pluralità di edifici disomogenei con un unico organismo edilizio integra nuova costruzione e non ristrutturazione edilizia, perché rompe il nesso di continuità e di neutralità dell’impatto territoriale.
Il Fatto
La ricorrente, società di gestione di un compendio immobiliare, presentava una SCIA alternativa al Permesso di Costruire per la ricostruzione di un edificio direzionale e commerciale di sette piani, mediante utilizzo della superficie lorda esistente. Il Comune di Milano diffidava la società dall’iniziare le opere, rilevando il superamento dei limiti di altezza e volumetria, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, il mancato recepimento delle indicazioni della Commissione per il Paesaggio e il contrasto con la normativa urbanistica ed edilizia.
La società impugnava la diffida, gli atti presupposti e la deliberazione di Giunta e le disposizioni di servizio richiamate, articolando dieci motivi e chiedendo il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente primo e terzo motivo. La censura relativa all’illegittima introduzione, da parte della disposizione di servizio, di nuovi presupposti per la pianificazione attuativa è in parte infondata e in parte inammissibile. Per i limiti di altezza superiore a 25 metri e di volumetria superiore a 3 mc/mq la disposizione si limita a una funzione ricognitiva dell’art. 41-quinquies, comma 6, legge n. 1150/1942, che impone il piano particolareggiato o la lottizzazione convenzionata. Irrilevante è la mancata citazione della norma primaria, essendo sufficiente l’agevole identificazione del potere esercitato.
Quanto al terzo presupposto — il discostamento dalle norme morfologiche — esso è effettivamente introdotto ex novo dalla disposizione di servizio. Tuttavia, poiché è pacifico che l’intervento superi i limiti di altezza e di volumetria, l’eventuale annullamento parziale non recherebbe alcuna utilità concreta: il motivo è inammissibile per carenza di interesse. La stessa sorte segue il terzo motivo, relativo al parere della Commissione per il Paesaggio.
Il secondo motivo è respinto nel merito. Non basta che il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione: occorre il raggiungimento dell’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale. Il contesto è in forte trasformazione, come attestato dalla scheda di valutazione dell’ambito, e l’istruttoria comunale è adeguata. Il comma 8 della stessa norma, invocato dalla ricorrente, opera su un piano distinto e complementare: il comma 6 conserva la propria efficacia di norma di salvaguardia.
Quarto e quinto motivo sono respinti. L’intervento, consistente nell’accorpamento dei volumi di una pluralità di edifici preesistenti, morfologicamente disomogenei, in un unico nuovo organismo, esorbita dalla nozione di ristrutturazione edilizia. Richiamando la pronuncia d’appello, il Collegio individua i requisiti dell’unicità dell’edificio, della contestualità temporale e della neutralità dell’impatto sul territorio. L’operazione configura nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001. Il sesto motivo è infondato: la pianificazione attuativa obbligatoria è logicamente incompatibile con la diretta esecuzione dello strumento generale richiesta per la c.d. super-SCIA.
Ottavo, nono e decimo motivo sono respinti. La motivazione per relationem è legittima quando gli atti richiamati sono indicati nei loro estremi e accessibili su richiesta. La deliberazione di Giunta e le disposizioni di servizio costituiscono legittimo esercizio del potere di indirizzo, adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza interpretativa, e non introducono nuove definizioni normative. Il settimo motivo è assorbito. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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