Trasferimento a Medicina subordinato ai posti disponibili senza deroga per salute (TAR Lombardia n. 4154 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea ad accesso programmato la disciplina speciale di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e ai decreti ministeriali attuativi deroga l’art. 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, con la conseguenza che l’iscrizione ad anni successivi al primo, per trasferimento, è subordinata alla previa pubblicazione di appositi avvisi o bandi e alla disponibilità di posti. I gravi motivi di salute non legittimano l’iscrizione in sovrannumero: essi rilevano esclusivamente nell’ambito della procedura selettiva previo bando, secondo i titoli di preferenza ministeriali. Il diniego di trasferimento fondato su tale disciplina è atto di natura vincolata, nel quale non è configurabile l’eccesso di potere né l’annullabilità per omissione del preavviso di rigetto, per la palese insussistenza di un esito dispositivo diverso.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo, ha presentato istanza di trasferimento per gravi motivi di salute verso l’omonimo corso dell’Università degli Studi di Milano, in vista dell’iscrizione al secondo anno. L’Ateneo di provenienza ha rilasciato il nulla-osta; quello di destinazione ha invece respinto la richiesta, rilevando che essa era stata presentata fuori dai termini previsti per le domande di trasferimento ordinario e che non era consentita l’iscrizione in sovrannumero rispetto alla quota fissata dal Ministero. Anche l’istanza di autotutela è stata rigettata.

Avverso i due dinieghi la ricorrente ha proposto ricorso, poi trasposto in sede giurisdizionale, articolando censure per violazione dell’art. 9 del R.D. n. 1269/1938, per omessa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e per eccesso di potere sotto il profilo dell’istruttoria e dell’irragionevolezza, con richiesta, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rivede l’orientamento espresso in sede cautelare, ove aveva ordinato all’Ateneo un riesame dell’istanza. Richiamando il costante indirizzo del giudice d’appello, il Tribunale afferma che presupposto indefettibile per l’immatricolazione ad anni successivi al primo nei corsi ad accesso programmato nazionale è l’esistenza di posti disponibili, che gli Atenei non possono creare né programmare autonomamente.

Il sistema della legge n. 264/1999 e i decreti attuativi, per l’anno accademico di interesse il D.M. n. 472 del 23.02.2024, impongono agli Atenei di rendere note le disponibilità mediante avvisi o bandi pubblici e di esaminare le domande solo entro i termini perentori ivi fissati. Il punto 10 dell’Allegato 3 esclude espressamente che gli Atenei siano tenuti a esaminare domande pervenute in assenza di bando o fuori termine, mentre il punto 12 vieta per qualsiasi motivo l’iscrizione in sovrannumero.

I gravi motivi di salute non consentono alcuna deroga. Essi possono essere valorizzati nel procedimento di iscrizione previo bando, nelle modalità fissate dal decreto ministeriale, che riconosce titoli di preferenza ai candidati invalidi o disabili collocati in posizione utile in graduatoria. La ricorrente non aveva partecipato ad alcun bando e non poteva quindi far valere quei titoli.

Ne deriva l’infondatezza delle censure di violazione di legge e di eccesso di potere: di fronte a provvedimenti di natura vincolata il vizio di eccesso di potere non è in radice configurabile. Il Tribunale richiama anche il principio del tempus regit actum, applicandosi al provvedimento la normativa vigente al momento della sua adozione.

Il motivo relativo all’omesso preavviso di rigetto è respinto perché, per la natura vincolata del diniego, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. La questione di legittimità costituzionale è dichiarata manifestamente infondata, poiché i motivi di salute trovano tutela nella procedura previo bando. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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