Pensione privilegiata militare: transito nei ruoli civili esclude la liquidazione d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 169 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il militare dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare e transitato nei ruoli civili dell’amministrazione non cessa definitivamente dal servizio ai fini dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973: la pensione privilegiata non è pertanto liquidabile d’ufficio, ma presuppone apposita domanda dell’interessato nel termine di legge. Ne consegue che, ove la domanda sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, non opera il regime transitorio di salvaguardia, che presuppone un procedimento in corso, un termine di presentazione non ancora scaduto o un procedimento instaurabile d’ufficio per eventi anteriori. È inoltre inammissibile la pretesa di maggiorazione privilegiata su una pensione ordinaria già liquidata sull’intera contribuzione, militare e civile, stante l’indisponibilità della contribuzione già valutata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il Fatto
Il ricorrente, ex Sottufficiale della Marina Militare, nel corso del servizio era stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera, che aveva ascritto le patologie riscontrate alla Tabella A cat. 8° e alla Tabella B del d.P.R. n. 834/1981. Dichiarato poi permanentemente non idoneo al servizio militare, era transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa e, successivamente, era stato collocato in quiescenza a domanda con pensione ordinaria di anzianità.
Non avendo mai ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata, aveva agito davanti alla Corte dei conti per far accertare il diritto alla maggiorazione del 10% sulla pensione in godimento, con condanna dell’amministrazione militare e dell’INPS agli arretrati. Entrambe le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per carenza della previa domanda amministrativa e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 174/2016, che sanziona i ricorsi proposti su domande non previamente esaminate in sede amministrativa. Il presupposto processuale esige una piena coincidenza di petitum e causa petendi tra istanza amministrativa e domanda giudiziale.
Quanto all’INPS, l’eccezione è respinta. L’Istituto era nella piena conoscenza della domanda del pensionato e avrebbe potuto rispondere, anche negativamente; il suo orientamento contrario emerge dalla stessa memoria difensiva. La giurisprudenza di appello richiamata (Sez. I n. 279/2022 e n. 280/2022) non attribuisce rilievo alla tardiva produzione documentale, sanabile in corso di giudizio, in ragione del favor legis che protegge il pensionato.
Quanto al Ministero della Difesa, mai interpellato, la soluzione è diversa. Il transito nei ruoli civili comporta solo una parziale perdita della capacità lavorativa: l’interessato non cessa definitivamente dal servizio e la liquidazione d’ufficio non è configurabile. La previa istanza era dunque doverosa. Il Giudice aderisce comunque all’orientamento di apertura, valorizzando l’assenza di potere discrezionale in capo all’amministrazione, l’impostazione contraria già manifestata e il principio di economicità procedimentale, poiché una declaratoria di inammissibilità non produrrebbe effetti sostanziali.
Nel merito la domanda è infondata. Il ricorrente è transitato nei ruoli civili nel 2008, perdendo lo status di militare in congedo; la prestazione richiesta presupponeva una formale domanda, non rientrando tra quelle liquidabili d’ufficio. La richiesta è stata formulata solo il 29 maggio 2013, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, che ha abrogato l’istituto per i dipendenti non più appartenenti al comparto sicurezza e difesa. Il regime transitorio non opera: nessun procedimento era in corso e nessun termine di presentazione era pendente, poiché alla data della riforma il ricorrente prestava ancora attività lavorativa. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di appello (Sez. II n. 268/2018, Sez. App. Sicilia n. 26/2017).
Il ricorso è quindi rigettato. Le spese di lite sono compensate per la difficoltà della materia e delle questioni interpretative.
Nota della Redazione
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