Barriere architettoniche: SCA agibilità non impugnabile, decisiva la verificazione tecnica (TAR Lombardia n. 3896 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, d.P.R. n. 380/2001 non costituisce provvedimento amministrativo tacito e non è direttamente impugnabile dal terzo, neppure nell’ipotesi in cui l’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 richiami solo i commi 3 e 6-bis e non il comma 6-ter dell’art. 19, legge n. 241/1990, poiché la relativa disciplina va estesa in via sistematica. Il terzo leso può solo sollecitare i poteri inibitori o di autotutela del Comune e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio inadempimento. Il provvedimento con cui l’amministrazione riscontra tale sollecitazione è autonomamente impugnabile. Nell’ordinamento non esistono disposizioni cogenti che impongano una determinata tipologia di percorso pedotattile, spettando al progettista la scelta della soluzione più adeguata ai sensi dell’art. 7, d.m. n. 236/1989.
Il Fatto
Un’associazione nazionale per la promozione dei non vedenti e degli ipovedenti, insieme al proprio presidente, ha impugnato davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza di annullamento dell’agibilità di un centro commerciale. I ricorrenti lamentavano la mancata installazione di segnali tattilo-plantari idonei a garantire l’accessibilità ai disabili visivi, deducendo l’inagibilità degli immobili ai sensi dell’art. 82, comma 6, d.P.R. n. 380/2001.
Il gravame investiva anche i provvedimenti impliciti di rilascio delle agibilità, il silenzio formatosi sulle segnalazioni certificate di agibilità presentate nel luglio 2019, alcune note comunali di avvio del procedimento e la dichiarazione di conformità depositata dal direttore dei lavori. Si costituivano il Comune, le società proprietarie di porzioni del centro commerciale e la società incaricata della posa dei percorsi pedotattili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di estromissione di una delle società proprietarie, individuata dal Comune tra i destinatari del provvedimento impugnato, e ha ritenuto infondata l’eccezione di mancata notifica alla società attuale proprietaria, essendo stati notificati il ricorso alle controinteressate nel rispetto dell’art. 41 cod. proc. amm.
Quanto alla legittimazione ad agire, il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione delle controinteressate: l’art. 4, comma 2, legge n. 67/2006 consente alle associazioni individuate con decreto ministeriale di ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone con disabilità, a prescindere dalla sola legittimazione in nome e per conto del soggetto passivo. Una volta riconosciuta la legittimazione all’associazione, il Collegio ha tralasciato ogni valutazione sulla posizione del presidente.
Fondata è invece l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione delle segnalazioni certificate di agibilità. Sebbene l’art. 24, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 richiami solo i commi 3 e 6-bis dell’art. 19, legge n. 241/1990, il Collegio ha esteso in via sistematica il comma 6-ter, ritenendo che anche la SCA non sia provvedimento tacito impugnabile, al pari della SCIA, della DIA e della CILA. L’unica tutela del terzo è sollecitare l’autotutela e impugnare l’atto di vigilanza sfavorevole.
Il ricorso è stato invece dichiarato ammissibile nella parte relativa al provvedimento del 29.5.2023, poiché la pronuncia dell’amministrazione sull’istanza dei ricorrenti attribuisce loro titolo per impugnare l’atto sfavorevole. Nel merito, il TAR ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., il cui esito ha confermato numerose criticità dei percorsi installati: assenza di mappe tattili, posa di una sola barra, difetto di contrasto cromatico e problemi di manutenzione.
Il Collegio ha però ritenuto infondate le doglianze volte a sostenere l’inidoneità in astratto del sistema installato e l’idoneità del solo sistema alternativo proposto dai ricorrenti. Non esistono, infatti, disposizioni normative cogenti che impongano una specifica tipologia di percorso pedotattile: il d.m. n. 236/1989 attribuisce al progettista la scelta della soluzione più adeguata. Il provvedimento comunale è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese di giudizio e spese della verificazione poste a carico delle parti resistenti in solido.
Nota della Redazione
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