Inottemperanza al giudicato e diniego di astreintes per esiguità del debito (TAR Lombardia n. 3470 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta quando l’esiguità del debito, unita ai vincoli normativi e di bilancio, renda la misura manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva. Il rifiuto della astreinte non esime l’amministrazione dall’adempimento, ma ne gradua la coazione secondo le condizioni concrete del debitore pubblico.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 45/2024, aveva accertato il diritto di una docente ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione debitrice, era passato in giudicato senza che il Ministero vi desse esecuzione.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza. Il Tribunale ha dapprima ordinato la regolarizzazione del titolo, della certificazione di passaggio in giudicato e della procura; adempiuto l’ordine, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.

Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, non ha formulato deduzioni e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero.

Il Tribunale ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e l’obbligo di relazione finale. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto alla luce delle condizioni del debitore pubblico e dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese sono state compensate: la ricorrente ha depositato la documentazione munita di regolare asseverazione solo dopo l’ordine di regolarizzazione del Tribunale, con conseguente dilatazione dei tempi del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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