Parere negativo su acquisizione indiretta di partecipazione e obbligo di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 114 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, deve contenere una motivazione analitica in ordine alla necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria. Quando l’amministrazione non illustra né valuta soluzioni alternative, non è possibile alcuna comparazione di convenienza e la scelta resta indimostrata. In presenza di una società mista pubblico-privata, la selezione del socio privato deve avvenire mediante una gara a doppio oggetto, con oggetto e durata delimitati; ne deriva che un’operazione che modifichi la governance e trasferisca la direzione di una società a controllo pubblico a un socio privato, senza una nuova procedura selettiva, vulnera i principi di concorrenza e trasparenza ed è incompatibile con il TUSP.
Il Fatto
Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione consiliare con cui ha approvato la propria partecipazione indiretta alla neocostituita società affidataria della gestione del servizio idrico integrato nel bacino modenese.
L’operazione si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società multiutility a capitale misto partecipata dai comuni soci e il socio privato. Sul punto è stato sottoscritto un accordo quadro che prevede un aumento di capitale riservato al socio privato, con esclusione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento di una quota della società affidataria del servizio, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, configura una peculiare attività di controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, da valutare secondo i parametri di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Il primo profilo di criticità attiene alla motivazione. Dalla documentazione allegata emerge che l’unica opzione considerata è il rafforzamento della partnership con il socio privato, senza valutazione di altri operatori né delle soluzioni alternative. Manca, in particolare, l’esplicitazione delle ragioni per cui tale soggetto sarebbe l’unico con cui realizzare l’operazione. Senza una reale valutazione comparativa, diviene impossibile comparare la convenienza economica rispetto ad alternative non prese in esame.
Un secondo profilo riguarda l’assenza di gara a doppio oggetto. L’art. 17 d.lgs. n. 175/2016 impone che, per le società miste affidatarie di servizi pubblici locali, la selezione del socio privato avvenga con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto sia la sottoscrizione della partecipazione, sia l’affidamento del contratto, con oggetto e durata specificamente delimitati. Non sono ammissibili società miste generaliste. Il consolidamento del ruolo del socio privato in assenza di un confronto sostanziale vulnera la concorrenza e la trasparenza, con possibile emersione di profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Il terzo profilo concerne la modifica della governance societaria. La Sezione aderisce alla tesi sostanzialistica, applicando il combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 TUSP: è sufficiente che le amministrazioni dispongano in assemblea ordinaria dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ. L’operazione attribuirebbe al socio privato la nomina dell’amministratore delegato e il cd. casting vote, facendo divenire la società multiutility soggetta a direzione e coordinamento del privato. I soci pubblici rinuncerebbero, così, ai poteri gestionali e di controllo funzionali al perseguimento del fine pubblico di cura degli interessi delle comunità amministrate, a fronte dell’impiego di risorse della collettività, per favorire il contrapposto fine di lucro del socio privato.
All’esito di tali rilievi, la Sezione esprime parere negativo in merito alla richiesta presentata dal Comune istante.
Nota della Redazione
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