Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF rifiuti e termine di trenta giorni (TAR Lombardia n. 3147 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di validazione dell’aggiornamento del PEF adottato dall’ETC, in quanto sottoposto alla successiva approvazione di ARERA, non è atto immediatamente lesivo né definitivo, ma sub-procedimento del procedimento unitario di approvazione tariffaria. Il termine di conclusione del procedimento di competenza di ARERA, in mancanza di una previsione specifica, è quello generale di trenta giorni stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF aggiornato e validato. La richiesta istruttoria formulata dall’Autorità oltre la scadenza di tale termine non è idonea a sospendere il procedimento. Il silenzio serbato integra inadempimento e legittima la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio di igiene urbana, ha proposto dieci ricorsi, poi riuniti ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., per l’annullamento del silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell’aggiornamento 2024/2025 dei PEF relativi a diversi ambiti tariffari comunali, validati da AGER Puglia e trasmessi in pari data all’Autorità ai sensi dell’art. 8.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021. La ricorrente ha contestato anche il silenzio sulla diffida dell’11 aprile 2025, con cui invitava l’Autorità a definire il procedimento entro trenta giorni.
ARERA ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato la deliberazione n. 409/2025, con cui ha disposto un supplemento istruttorio e fissato i termini di novanta e centoventi giorni per la sua conclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione n. 409/2025 ha natura istruttoria ed endoprocedimentale: essa non conclude il procedimento di approvazione, ma lo rinvia, sicché permane l’interesse della ricorrente a una pronuncia che imponga ad ARERA di definirsi entro un termine certo.
Il giudice ricostruisce la struttura del procedimento. L’aggiornamento tariffario biennale si compone di due segmenti collegati e volti a una funzione unitaria: la validazione del PEF da parte dell’ETC e la successiva approvazione di ARERA. Il procedimento ha natura unitaria e si perfeziona con l’approvazione dell’Autorità, che costituisce il provvedimento definitivo.
Da qui la qualificazione del provvedimento di validazione. Esso non è autonomamente impugnabile, non perché non lesivo, ma perché non definitivo. I poteri regolatori dell’ETC soggiacciono al controllo di coerenza regolatoria riservato ad ARERA; solo gli atti che esulano da tale controllo, come la conformazione dei bacini, sono impugnabili nelle more. Nel caso concreto le contestazioni riguardano componenti del metodo tariffario e voci di costo rientranti nel controllo dell’Autorità.
Esclusa l’impugnabilità autonoma della validazione, il Collegio esamina il termine di conclusione del procedimento. Né la deliberazione n. 363/2021 né la deliberazione n. 389/2023 prevedono un termine finale, e neppure lo stabilisce l’art. 1, comma 527, lett. h), della legge n. 205/2017. Il vuoto va colmato con il termine generale di trenta giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione ad ARERA del PEF aggiornato e validato. Solo di recente, con il MTR-3, l’Autorità ha fissato all’art. 7.12 un termine di centottanta giorni.
Nel caso di specie la richiesta di chiarimenti è stata indirizzata ad AGER l’8 maggio 2025, oltre la scadenza del termine, e non può quindi sospendere il procedimento, che comunque non poteva eccedere trenta giorni. Il ricorso è pertanto fondato: accertato l’inadempimento, il Collegio assegna ad ARERA trenta giorni dalla comunicazione della sentenza per provvedere con atto espresso e nomina, in caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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