Legami familiari e regìa familiare sorreggono l’interdittiva antimafia (TAR Lombardia n. 2878 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è disciplinato dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, della quale condivide natura e finalità di prevenzione. Il merito rapporto di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata non è sufficiente, da solo, a fondare il giudizio di pericolo, ma acquista valore sintomatico quando l’informativa indichi ulteriori elementi dai quali desumere il collegamento tra i familiari pregiudicati e l’impresa, valutati in modo unitario e non atomistico. Il pericolo di infiltrazione mafiosa non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione, essendo sufficiente un giudizio prognostico probabilistico, fondato su indizi gravi, precisi e concordanti.
Il Fatto
La società ricorrente, neocostituita, è amministrata e interamente detenuta da un soggetto di giovane età, già dipendente di altra impresa destinataria di interdittiva antimafia. Nel maggio 2024 la società ha presentato alla Prefettura la richiesta di iscrizione nella white list.
All’esito dell’istruttoria, con nota di preavviso ex art. 10 bis legge n. 241/1990 e art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011, la Prefettura ha contestato motivi ostativi; la società ha presentato controdeduzioni senza chiedere l’audizione. Il Prefetto ha quindi adottato il diniego di iscrizione e la contestuale informazione antimafia interdittiva del 17 settembre 2024, impugnati davanti al TAR con domanda di annullamento e di risarcimento del danno. L’istanza cautelare è stata respinta; la questione arriva alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo: le white list, istituite dall’art. 1, commi 52 e 53, legge n. 190/2012 e rese obbligatorie dall’art. 29 d.l. n. 90/2014, subordinano l’iscrizione all’assenza delle cause ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4. La clausola di equivalenza dell’art. 83 bis equipara l’iscrizione all’informazione liberatoria. Da qui la conclusione che il diniego di iscrizione è regolato dagli stessi principi dell’interdittiva.
Il provvedimento impugnato appartiene alla categoria delle interdittive di carattere discrezionale, fondate su fattispecie aperte. L’assenza, in capo all’amministratore, delle cause ostative tipiche non scalfisce la legittimità dell’operato prefettizio. Il Collegio ribadisce che gli elementi indizianti vanno considerati in modo unitario, cosicché ciascuno acquista valenza nella connessione con gli altri; la prognosi è probabilistica, per la natura preventiva della misura.
Sui rapporti di parentela il TAR richiama l’orientamento secondo cui il solo vincolo familiare non basta, occorrendo ulteriori elementi di collegamento tra i familiari pregiudicati e l’impresa. Nel caso concreto, però, il provvedimento non applica la teoria del contagio: valorizza natura e intensità del rapporto con la famiglia di origine, da cui si desume la regìa familiare e la possibile influenza della criminalità organizzata.
Gli indizi sono molteplici e concordanti: la costituzione della società dopo l’interdittiva e il rigetto cautelare; la convivenza dell’amministratore con i genitori fino a venti giorni prima della costituzione; la sede operativa presso la sede legale dell’impresa interdetta; il passaggio di mezzi tra le due società; la condivisione di clienti e fornitori e le reciproche fatture; la presenza di un dipendente condannato per riciclaggio, reato “spia”, in una compagine di soli quattro lavoratori. Il Collegio reputa inverosimile che l’amministratore ignorasse l’interdittiva e singolare l’inserimento nel circuito degli appalti pubblici in pochi mesi.
Il quadro indiziario è grave e rivela il progetto elusivo della normativa antimafia, volto ad assicurare la continuità economica dell’impresa interdetta. Infondata è la censura sull’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011: il carattere occasionale dell’agevolazione mafiosa, presupposto delle misure di prevenzione collaborativa, è correttamente escluso. Il ricorso è respinto, con rigetto delle ulteriori domande e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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