Contributi figurativi art 80 l 388/2000 interesse ad agire anche in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 343 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’accredito della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 costituisce diritto autonomo, sebbene funzionale, rispetto al distinto diritto alla pensione, e sorge in un momento precedente all’erogazione del trattamento pensionistico. Ne consegue che il lavoratore, cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento, ha un interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento del beneficio, con il solo previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima. Tale interesse non è escluso dalla circostanza che il ricorrente sia ancora in attività di servizio né dalla mancata presentazione della domanda di pensione, non sussistendo ancora i requisiti per il trattamento pensionistico. L’eccezione di inammissibilità fondata sulla carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. va pertanto respinta. La natura di accertamento della domanda, finalizzata all’accreditamento della maggiorazione figurativa, conferma la configurabilità dell’interesse.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di una struttura sanitaria pubblica con qualifica di collaboratore amministrativo, ha chiesto l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento per ottenere i contributi figurativi ai fini del prepensionamento ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000. La Commissione medica aveva riconosciuto un’invalidità del 70 per cento. Avverso tale giudizio la ricorrente si era rivolta alla Sezione, che con sentenza n. 337/2022, all’esito di CTU che aveva accertato un’invalidità pari al 75 per cento, aveva affermato il diritto al beneficio.
Successivamente, la visita di verifica effettuata il 4 agosto 2023, ai fini della permanenza dei requisiti sanitari ex art. 20, comma 2, l. n. 109/2009, aveva rideterminato l’invalidità al 67 per cento. La lavoratrice ha quindi proposto nuovo ricorso, chiedendo l’accertamento del requisito sanitario e producendo documentazione medica. L’Istituto previdenziale, costituitosi, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire, non avendo la ricorrente presentato domanda di pensione, e nel merito l’infondatezza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione preliminare muovendo dalla lettura della disposizione invocata. L’art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 riconosce agli invalidi per qualsiasi causa, con invalidità superiore al 74 per cento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, entro il limite di cinque anni.
Da tale struttura normativa il giudice desume una duplice considerazione. Anzitutto, il beneficio dell’accredito figurativo è attribuito al lavoratore già in un momento precedente rispetto a quello in cui sorge il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico. In secondo luogo, il diritto all’accredito si configura come diritto autonomo rispetto al distinto diritto alla pensione, seppure evidentemente ad esso funzionale. La Corte sottolinea il collegamento teleologico tra i due diritti, ma ne afferma la reciproca autonomia sul piano dell’insorgenza e dell’accertamento.
Ne deriva, secondo la Sezione, la sussistenza di un interesse attuale e concreto ad agire per il riconoscimento del beneficio, previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima. Tale interesse prescinde dalla sussistenza dei requisiti attuali per l’affermazione del diritto a pensione e dalla stessa presentazione della domanda di pensione. La Corte richiama, in tal senso, Sez. II di appello, sent. n. 227/2024 e Sez. Lazio, sent. n. 125/2024, oltre alla propria sentenza n. 337/2022, resa nel precedente giudizio tra le stesse parti, che aveva respinto l’analoga eccezione valorizzando la natura di accertamento della domanda «ai fini dell’accreditamento».
Nel merito, la controversia implica una valutazione di carattere medico-legale. Il giudice ritiene necessario consultare il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, quale qualificato organo di consulenza in materia di pensionistica pubblica, disponendo che esprima motivato parere sull’esatta diagnosi, sulla percentuale di invalidità e sulla relativa decorrenza. Il CML avrà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa degli atti e potrà procedere a visita diretta e integrazione con specialista. Le parti possono nominare consulenti tecnici; è assegnato al CML il termine di 120 giorni per lo schema di relazione, con osservazioni nei 15 giorni successivi e deposito della relazione definitiva entro ulteriori 15 giorni. La trattazione è rinviata all’udienza dell’11 marzo 2026, con spese rimesse al definitivo.
Nota della Redazione
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