Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 582 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo esecutivo sia costituito da sentenza passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo condanna l’ente a dare completa esecuzione al giudicato entro un termine congruo, nominando sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lombardia ai sensi degli artt. 114 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 55 del 2024, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a metterle a disposizione la somma di 2.500,00 euro tramite il sistema della Carta.

La sentenza, notificata in forma esecutiva il 5 marzo 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Il Ministero è rimasto inerte, omettendo di corrispondere le somme nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla verifica delle condizioni processuali dell’azione di ottemperanza. È risultato anzitutto acquisito il giudicato sulla sentenza del giudice del lavoro, sulla base dell’attestazione di cancelleria prodotta in atti.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro. Risultano così soddisfatte le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e alla medesima disposizione del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Sul piano dell’inadempimento, il Collegio ha rilevato come non sia contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza. La difesa dell’Amministrazione si è limitata a un atto di mero stile, senza allegare l’avvenuta esecuzione. La persistenza dell’inadempimento è stata peraltro confermata dalla ricorrente nella memoria depositata il 15 aprile 2026.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare i poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente per il pagamento degli emolumenti della Carta del docente, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso qualora i capitoli di bilancio non siano capienti.

Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso per il commissario. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, sono state liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *