Soccorso istruttorio obbligatorio sulla revoca del nulla osta al lavoro (TAR Lombardia n. 394 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta al lavoro subordinato, la revoca fondata sul difetto della documentazione che la Prefettura ritiene dovesse essere prodotta unitamente all’istanza è illegittima. L’art. 22, secondo e quinto comma, d.lgs. n. 286/1998 non esclude l’applicazione del soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990 e dall’art. 30-bis, nono comma, d.P.R. n. 394/1999, che impone allo Sportello unico di invitare il datore di lavoro a regolarizzare e integrare la documentazione incompleta. L’omessa dichiarazione d’impegno a produrre successivamente i documenti non giustifica il mancato esercizio di tale potere, né dispensa l’Amministrazione dal valutare la documentazione depositata dopo la comunicazione di avvio del procedimento. È altresì viziata la revoca motivata con modulo standard che non specifichi se siano pervenute osservazioni o documenti e non indichi le ragioni di eventuale inidoneità degli stessi.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dalla Prefettura di Cremona, in data 4.2.2024, un nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato su istanza del datore di lavoro. Con provvedimento del 29.4.2024 la medesima Prefettura ha revocato il nulla osta, contestando il difetto dell’asseverazione di un professionista abilitato sulla capacità economica del datore di lavoro, della “cessione fabbricato” e della verifica della disponibilità di lavoratori sul territorio nazionale. Secondo l’Amministrazione, tali documenti andavano prodotti insieme all’istanza e mancava una dichiarazione d’impegno a presentarli in seguito.

Le carenze erano state anticipate con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 29.3.2024. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lombardia, deducendo di aver caricato la documentazione sul portale dopo tale comunicazione, senza però poter disporre di una ricevuta attestante il deposito. Ha lamentato la violazione degli artt. 22, 24 e 24-bis d.lgs. n. 286/1998 e l’eccesso di potere sotto diversi profili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato sotto un duplice ordine di rilievi. Quanto al primo, la revoca si fonda sul convincimento che la disciplina applicabile imponga la produzione dei documenti contestualmente alla richiesta nominativa, senza possibilità di integrazione successiva salvo che con l’istanza sia depositata una dichiarazione d’impegno. Tale lettura è errata: nessuna disposizione speciale, incluso l’art. 24-bis, secondo comma, d.lgs. n. 286/1998, esclude l’applicazione del soccorso istruttorio.

Il Tribunale richiama la disciplina generale dell’art. 6, lett. b), legge n. 241/1990, che consente al responsabile del procedimento di chiedere dichiarazioni e la rettifica di istanze erronee o incomplete, e quella speciale dell’art. 30-bis, nono comma, d.P.R. n. 394/1999, che in caso di irregolarità sanabile o incompletezza documentale impone allo Sportello unico di invitare il datore di lavoro alla regolarizzazione e all’integrazione. Tali disposizioni non possono restare inapplicate per l’omessa dichiarazione d’impegno iniziale, che non accresce le probabilità di un corretto deposito successivo e che comunque presuppone la possibile carenza documentale al momento della domanda.

Da ciò discende che la Prefettura avrebbe dovuto valutare il contenuto della documentazione presentata dopo la comunicazione di avvio del procedimento e determinarsi su quella base. Il Collegio conferma l’indirizzo già espresso con le ordinanze cautelari del 2-3.8.2024 e con la sentenza n. 1050 del 30.12.2024.

Sussiste altresì il vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione. Il provvedimento, redatto su modulo standard, reca una formulazione che dapprima afferma la mancata produzione di osservazioni o documenti e poi dà atto della loro presentazione, senza specificare quale delle due ipotesi antitetiche ricorresse nel caso concreto. Neppure sarebbe bastato indicare l’avvenuta produzione documentale: la Prefettura avrebbe dovuto valutarne il contenuto e, ove ritenuto inidoneo, esplicitare le ragioni dell’inidoneità. L’uso di formule contraddittorie e vaghe è elusivo dell’obbligo di motivare.

Il ricorso è stato quindi accolto e la revoca annullata, con reviviscenza del nulla osta, la cui durata di sei mesi dal rilascio va computata al netto del periodo tra la revoca e la comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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