Accesso ad anni successivi al primo in Medicina (Cons. Stato n. 4482 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei corsi di laurea a numero programmato l’iscrizione ad anni successivi al primo è disciplinata dai punti 12 e 13 dell’allegato 2 al D.M. n. 583/2022 in rapporto di specialità e residualità. Il punto 12 riserva i posti resisi disponibili nella coorte, rispetto alla programmazione nazionale, ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria unica nazionale, previo riconoscimento dei crediti e delle propedeuticità, e comporta lo scorrimento della graduatoria ad esclusivo beneficio degli studenti non immatricolati ma utilmente collocati. La clausola di salvezza «fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12» rende palese che il canale di cui al punto 13 — avviso pubblico e selezione comparativa degli aspiranti provenienti dall’esterno — si apre solo quando non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale. Ne deriva che i posti liberatisi non possono essere messi a disposizione di aspiranti provenienti da altri corsi di studio che non si siano sottoposti alla prova di ammissione, in coerenza con il criterio meritocratico della legge n. 264/1999.

Il Fatto

Uno studente, laureato in altro corso di studi, chiedeva all’Università di essere immatricolato ad un anno successivo al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, allegando il curriculum, i crediti acquisiti e gli esami sostenuti con le relative votazioni. L’Ateneo riscontrava l’istanza «senza esito», rilevando che le modalità di immatricolazione agli anni successivi sono soggette alla medesima disciplina concorsuale e che non era possibile pubblicare avvisi in assenza di posti definitivamente disponibili.

Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, accoglieva il ricorso, ordinando all’Amministrazione di riesaminare l’istanza ma escludendo l’immatricolazione immediata. Secondo il giudice di primo grado la collocazione utile nella graduatoria nazionale non attribuisce alcun vantaggio nella valutazione dei crediti maturati altrove. L’Ateneo proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i propri precedenti (Consiglio di Stato n. 2935 del 13 aprile 2026 e n. 2541 del 26 marzo 2025) e rileva che il principio affermato dal TAR contrasta con l’impianto complessivo della programmazione nazionale degli accessi universitari fissata dalla legge 2 agosto 1999, n. 264. Per le immatricolazioni agli anni successivi al primo non si può prescindere dalle disponibilità di posti createsi nell’ambito degli accessi in origine programmati per ciascun anno accademico.

L’analisi dei punti 12 e 13 dell’allegato 2 al decreto ministeriale conduce a confutare l’assunto dell’accoglimento. Il punto 12 enuncia le regole generali: l’accesso è consentito esclusivamente a seguito del riconoscimento dei crediti e delle necessarie propedeuticità, previo accertamento della documentata disponibilità di posti rispetto alla coorte definita nelle precedenti programmazioni. Nello stesso punto si precisa che tali procedure comportano lo scorrimento della graduatoria «ad esclusivo beneficio degli studenti che non risultano immatricolati ma che sono in posizione utile», ipotesi estesa anche alle rinunce successive all’immatricolazione.

Il punto 13 esordisce con la clausola «fermo restando quanto previsto dal precedente punto 12». Da qui la Corte ricava che l’immatricolazione da esso disciplinata postula che non sia più possibile attingere alla graduatoria nazionale, per esaurimento dei candidati in posizione utile interessati al posto nel singolo ateneo. Solo allora si apre il concorso di aspiranti provenienti dall’esterno, per i posti resi liberi per effetto di rinunce, trasferimenti o passaggi, mediante avviso pubblico e relativa selezione. Il Collegio qualifica quindi come residuale l’attribuzione dei posti ex punto 13, che presuppone l’avvenuto scorrimento della graduatoria.

La Corte giudica la tesi opposta sfornita di fondamento testuale e non persuasiva sul piano logico: è illogico supporre che i candidati collocati in posizione utile necessitino di un’espressa disposizione ministeriale per concorrere su un piano di parità con soggetti che non si sono sottoposti alla prova di ammissione. La priorità si ricava dal confronto tra i due punti e trova fondamento nel medesimo criterio meritocratico insito nella prova nazionale. Il Collegio esclude dubbi di legittimità costituzionale, profili di incompatibilità con l’ordinamento UE e contrasti di giurisprudenza idonei a determinarne la rimessione all’Adunanza Plenaria.

L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con salvezza degli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della complessità delle procedure di immatricolazione, da valutarsi al momento della proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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