Improcedibilità per mancanza di querela non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 5352 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La questione di improcedibilità del reato per mancanza della querela, allorché implichi accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito, non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, non potendo il giudice di cassazione supplire a una omissione che era deducibile nei gradi precedenti. È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che, dolendosi della motivazione sulla circostanza aggravante, solleciti in realtà una rivalutazione dei fatti accertati, senza evidenziare un vizio argomentativo tale da incrinare la doppia decisione conforme. È parimenti inammissibile il motivo che censuri l’omesso esame della sospensione condizionale della pena allorché tale questione non abbia formato oggetto di impugnazione, mentre risulta adeguatamente motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il Fatto

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, dei reati di tentativo di furto di capi di abbigliamento sottratti da una bancarella di rivendita ambulante, di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, con condanna alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 04.06.2024, ha confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la mancanza della querela in relazione al reato di lesioni; la procedibilità del reato aggravato dall’art. 625 n. 7 cod. pen. e il valore dei beni sottratti; la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi. Quanto al primo, il ricorrente assume, in fatto, che la persona offesa non abbia mai presentato denuncia-querela e che la condizione di procedibilità sarebbe divenuta necessaria per effetto del nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Il Collegio rileva che tale contenuto non corrisponde a quello dell’atto di appello, che riguardava la censura alla sentenza di primo grado in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta non provatezza dei fatti costitutivi dei reati.

La questione della mancanza della condizione di procedibilità non può quindi essere dedotta in questa sede, perché si tratta di questione non prospettata in precedenza, benché in quella sede deducibile, attinente al fatto storico della mancanza della querela e non alla mera rilevazione della mancanza della condizione richiesta dal reato per cui è intervenuta la condanna definitiva. La Corte afferma che la questione di improcedibilità per mancanza di querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità quando comporti accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito, richiamando sul punto Sez. II n. 8653 del 23/11/2022, Sez. III n. 39188 del 14/10/2010 e Sez. V n. 19241 del 9/2/2015.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità: la sentenza impugnata, anche richiamando la conforme decisione di primo grado, ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dei presupposti della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. Il motivo, nella sostanza, richiede una rivalutazione dei fatti accertati e adotta una tecnica illustrativa inidonea a introdurre evidenze di un vizio motivazionale talmente grave da incrinare la doppia decisione conforme.

Anche il terzo motivo è inammissibile: la sentenza non ha esaminato la questione del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena perché tale aspetto non aveva formato oggetto di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Vi è invece adeguata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sul punto il motivo risultando assertivo e generico.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla condanna alle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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