Mandato di arresto europeo: irrilevanti le prove del radicamento diverse dal quinquennio (Cass. pen. Sez. VI n. 8853 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà personale, il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano presuppone la dimostrazione di tale radicamento quinquennale. La Corte di appello deve accertare la sussistenza di un rapporto stabile e preesistente con il territorio, non essendo sufficiente la dichiarazione di disponibilità ad ospitare il richiesto né la prospettiva di un instaurando rapporto di lavoro. È irrilevante, ai fini dell’integrazione dei presupposti di cui all’art. 18-bis, comma 2, l. n. 69 del 2005, ogni censura che investa circostanze estranee a tale accertamento, restando la valutazione rimessa alla Corte di appello e sottratta al sindacato di legittimità quando adeguatamente motivata.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di un cittadino albanese, nei cui confronti il Tribunale di Berlino aveva emesso un mandato di arresto europeo per l’esecuzione della pena di tre anni di reclusione, irrogata con sentenza per reati in materia di stupefacenti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia, per difetto di elementi indicativi dell’effettivo radicamento e della residenza quinquennale nel nostro Paese.

A sostegno, il ricorrente ha richiamato la dichiarazione della moglie che attestava la disponibilità ad ospitarlo nel luogo di dimora della famiglia, in Napoli, e la dichiarazione di disponibilità di una società ad assumerlo come dipendente.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 18-bis, comma 2, l. n. 69 del 2005 consente alla Corte di appello di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di chi risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che la pena sia eseguita in Italia. Il successivo comma 2-bis impone che la sentenza contenga la specifica indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione, a pena di nullità.

Nel caso concreto, la Corte di appello aveva escluso i presupposti del rifiuto facoltativo, rilevando che il ricorrente, cittadino albanese, non aveva dimostrato il radicamento richiesto. Egli aveva dichiarato in udienza di convalida di vivere da circa due anni in Italia con la moglie e aveva prodotto una dichiarazione di disponibilità di quest’ultima a ospitarlo in regime di arresti domiciliari, senza provare la sussistenza di un rapporto lavorativo preesistente rispetto alla data dell’arresto.

Secondo la Corte, tale motivazione sfugge alle censure dedotte. La difesa si limita a contestare la mancata valutazione della documentazione afferente un instaurando rapporto di lavoro e l’errata indicazione del luogo ove la compagna si era dichiarata disponibile ad ospitarlo. Si tratta di circostanze entrambe del tutto irrilevanti ai fini dell’integrazione dei presupposti del radicamento almeno quinquennale richiesto dalla norma.

La decisione conferma, dunque, che il giudizio sul radicamento attiene a un accertamento di fatto, sindacabile solo per vizi della motivazione, e che la disponibilità di terzi ad accogliere il richiesto o l’aspettativa di un futuro impiego non valgono a fondare la residenza o dimora continuativa quinquennale. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguiti la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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