Improcedibile il ricorso per carenza di interesse sopravvenuto (TAR Campania n. 1904 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo a efficacia temporalmente definita è improcedibile per carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia scaduto il termine di efficacia dell’autorizzazione impugnata, non risulti dimostrato il perdurante interesse sostanziale del ricorrente alla relativa rimozione e non sia stato impugnato il successivo, eventuale, titolo rilasciato. L’improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo sufficiente il solo interesse alla conoscenza di documenti rimasto insoddisfatto quando l’istanza di accesso sia già stata definita con autonoma pronuncia. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito meramente processuale del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, una società esercente servizi marittimi, impugnava dinanzi al TAR Campania la nota regionale con cui era stato negato l’accesso agli atti richiesto in relazione ai collegamenti marittimi regionali, unitamente all’autorizzazione rilasciata a una società cooperativa controinteressata per lo svolgimento di un servizio di collegamento residuale. La ricorrente contestava la possibile sovrapposizione tra il servizio autorizzato alla controinteressata e quello che essa stessa aveva proposto senza ottenere autorizzazione, lamentando pertanto il pregiudizio derivante dalla nuova linea assentita.
Nel corso del giudizio, con ordinanza cautelare, era stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amministrativo, a seguito della dichiarazione resa dalla stessa ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla relativa decisione. La causa perveniva quindi alla decisione con riferimento ai restanti motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con riferimento agli altri motivi, era ormai decorso il termine di scadenza dell’autorizzazione impugnata, fissato al 31 dicembre 2024. Tale circostanza escludeva la permanenza di un interesse concreto e attuale alla relativa rimozione, posto che il titolo autorizzativo aveva esaurito i propri effetti.
Il Tribunale ha altresì osservato che la ricorrente non aveva rappresentato il diniego di autorizzazione allo svolgimento delle linee richieste, né aveva impugnato la successiva, eventuale, autorizzazione rilasciata alla controinteressata. Non era stato dedotto alcun altro interesse alla decisione del ricorso, idoneo a giustificare una pronuncia nel merito.
Quanto all’interesse alla conoscenza dei documenti non ostesi, lo stesso risultava superato dalla decisione già resa sull’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amministrativo, contenuta nel quarto motivo di ricorso. La relativa istanza era stata dichiarata improcedibile con la precedente ordinanza n. 2495 del 2024.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dell’esito meramente processuale del giudizio.
Nota della Redazione
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