Sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 1380 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dal difensore preclude al giudice ogni valutazione nel merito. Il Tribunale non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche quando la domanda risulti, alla sommaria delibazione, infondata. La compensazione delle spese resta subordinata ai presupposti di legge e alla condotta processuale delle parti.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa, tramite l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto, indice una procedura ristretta ex art. 72 del Codice dei Contratti Pubblici per servizi di rinnovamento della piattaforma e degli impianti di una nave militare, con importo contrattuale del lotto pari a 778.400,00 euro. All’esito della gara, con atto dispositivo del 26 novembre 2024, il lotto viene aggiudicato al raggruppamento ricorrente, che consegue 91,67 punti.

La stazione appaltante annulla poi in autotutela l’aggiudicazione con determinazione del 29 novembre 2024, ravvisando un errore nell’attribuzione dei punteggi a un altro operatore, e dispone il riesame degli atti. Il 19 febbraio 2025 comunica l’esclusione del raggruppamento per mancata indicazione dei costi della manodopera, in violazione dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 e del paragrafo 3.3.a della lettera d’invito. Il ricorrente chiede l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023, ma l’amministrazione nega la possibilità con due note confermative del 26 e 28 febbraio 2025. Propone quindi ricorso, con istanza cautelare, per l’annullamento degli atti e la reintegrazione in forma specifica.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’iter processuale: ricorso notificato il 21 marzo 2025 e depositato il 31 marzo 2025; costituzione dell’Avvocatura erariale il 2 aprile; ordinanza cautelare n. 133 del 10 aprile 2025, con cui la Sezione ha rigettato l’istanza incidentale.

In quella sede il Collegio aveva rilevato che il modello di offerta economica consentiva l’indicazione del costo complessivo della manodopera, prescritta a pena di esclusione e senza possibilità di soccorso istruttorio; e che l’allegato compilato dal raggruppamento non conteneva il dato né lo rendeva ricavabile per via deduttiva, essendo riferito solo a uno dei sub lotti. Il ricorso era dunque apparso, alla sommaria delibazione, infondato.

Il 19 settembre 2025 il difensore del ricorrente deposita istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2025 la causa viene introitata per la decisione.

Il Collegio enuncia il principio generale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In tal caso il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sulla base dell’esplicita dichiarazione depositata.

Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione integrale, rilevando la sussistenza dei presupposti di legge e dando atto che la difesa erariale non ha insistito per la condanna del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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