Nessun arresto del procedimento AUA se l’integrazione è spontanea (TAR Campania n. 1126 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di Autorizzazione Unica Ambientale motivato dalla falsa rappresentazione dei vincoli gravanti sull’area non è legittimo quando la documentazione integrativa sia stata prodotta spontaneamente dall’istante in pendenza della fase istruttoria. L’obbligo di archiviazione dell’istanza è previsto dall’art. 4, comma 3, terzo periodo, d.P.R. n. 59/2013 solo nel caso in cui il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente. Fuori da tale ipotesi l’amministrazione deve prendere in considerazione la documentazione sopravvenuta e adottare le conseguenti determinazioni, valutando se concludere il procedimento nel merito, in applicazione dei principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento del procedimento, salvo straordinarie e motivate esigenze. Resta ferma la competenza dell’amministrazione sulla valutazione dell’efficacia ostativa o meno dei vincoli.
Il Fatto
Una società ha chiesto al Comune il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale per attività di fabbricazione di prodotti di plastica e vetroresina, dichiarando l’assenza di vincoli ambientali e idrogeologici. La Provincia ha rilasciato l’AUA con efficacia subordinata all’autorizzazione finale del SUAP. In seguito la ricorrente ha segnalato spontaneamente un errore materiale nella indicazione dei vincoli, trasmettendo un certificato di destinazione urbanistica dal quale emergeva la presenza di vincolo idrogeologico e, in parte, paesaggistico e ambientale.
Dopo un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune ha disposto il diniego dell’AUA, ritenendo necessario ripercorrere ex novo l’iter. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale e l’indebito arresto del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’interventore ad opponendum. Quanto alla omessa notifica, ha richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., osservando che il ricorso va notificato all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno un controinteressato individuato nell’atto stesso, individuazione che nella specie mancava. Quanto alla mancata impugnazione degli atti presupposti, ha qualificato la nota di riscontro e il preavviso di rigetto come atti di natura meramente endoprocedimentale, privi di efficacia lesiva.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il TAR ha fatto proprie le considerazioni espresse dal Consiglio di Stato in sede cautelare, rilevando che la motivazione del diniego non è corretta nella parte in cui assume la necessità di arrestare il procedimento e avviarne uno nuovo. L’obbligo di archiviazione previsto dall’art. 4, comma 3, terzo periodo, d.P.R. n. 59/2013 opera solo quando il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, e non quando l’integrazione sia stata prodotta spontaneamente dall’istante.
Poiché nel caso di specie il procedimento si trovava ancora in fase istruttoria, il Comune avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta e svolgere l’istruttoria necessaria, acquisendo i pareri previsti, per poi decidere nel merito, secondo i principi di collaborazione, buona fede e non aggravamento. Il Collegio ha sottolineato che l’amministrazione non ha indicato alcuna straordinaria esigenza idonea a giustificare il mancato completamento dell’istruttoria.
Restano smentite le deduzioni dell’interventore sulla pretesa natura vincolata del diniego: solo dopo la rimozione dell’indebito arresto procedimentale e lo svolgimento dell’ulteriore istruttoria potrà valutarsi la fondatezza dell’istanza. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento, precisando che rimane ferma la competenza dell’amministrazione sulla valutazione dell’efficacia ostativa dei vincoli. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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