Istanza di sanatoria edilizia consuma l’interesse al ricorso contro l’ingiunzione (TAR Campania n. 1104 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 integra un novum idoneo a consumare l’interesse alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, salva la possibilità per l’interessato di avversare l’eventuale diniego. L’iniziativa sostanziale volta alla richiesta di sanatoria collide con l’assunto dell’illegittimità delle opere, ponendo un dubbio di ammissibilità della relativa censura in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Amalfi ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001, conseguente all’inottemperanza a una precedente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorso, notificato al Comune non costituitosi, era affidato a un unico motivo incentrato sulla violazione della citata disposizione e sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

All’esito dell’udienza del 12 marzo 2025 il difensore, di fronte a un rilievo officioso di possibile inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, ha rappresentato il decesso del padre del ricorrente e l’incapacità della madre comproprietaria, preannunciando la presentazione di un’istanza di sanatoria nella qualità di erede divenuto comproprietario. Il Tribunale ha disposto un rinvio per consentire la presentazione dell’istanza con relativa dimostrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sopravvenuta improcedibilità del ricorso. La presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 costituisce, secondo il Tribunale, un atto idoneo a consumare l’interesse attuale e concreto alla decisione sull’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.

La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Il giudice richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 3260 del 2021, secondo cui il novum deve aver fatto venir meno l’utilità della pronuncia del giudice.

Nella vicenda, il novum è rappresentato proprio dall’istanza di sanatoria, che il ricorrente può far valere nell’eventuale procedimento sul diniego, mentre la definizione positiva della stessa è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere. Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza in termini, citando TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 1616 del 2024 e n. 49 del 2022.

Il Collegio rileva inoltre un profilo di incoerenza sostanziale. L’iniziativa spontanea assunta dalla parte sul piano sostanziale, volta a richiedere la sanatoria, collide con l’assunto attoreo della legittimità delle opere edilizie eseguite. Ne deriva un dubbio di ammissibilità della censura, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, richiamato su Cons. Stato, Sez. II, n. 5825 del 2021 e TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387 del 2022.

Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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