Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 500 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione e non contestata la spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza del giudicato e ordina l’esecuzione integrale del titolo, assegnando un termine all’Amministrazione. Per il caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso inutilmente il termine assegnato. La condanna alle spese segue la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza azionata, ha riconosciuto alle ricorrenti il diritto di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria prodotta in giudizio. Le ricorrenti lamentano che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e propongono ricorso per ottemperanza chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale del 9 aprile 2026 la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Osserva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è quindi procedibile.

Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza azionata, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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