Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Marche n. 372 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può agire per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Costituitasi la sola Amministrazione formale e non opposta alcuna ragione alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del titolo, assegna un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inutile decorso.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro, con la sentenza azionata in ottemperanza, ha dichiarato il diritto dell’istante di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate. Il giudice ha altresì posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio.

Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. La questione è superata dal rilievo che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il presupposto processuale dell’ottemperanza risulta dunque integrato.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine sopra richiamato, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza azionata, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna a tal fine il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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