Ottemperanza al giudicato: errore materiale nel ricorso non osta all’accoglimento (TAR Sicilia n. 2386 del 21.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errata indicazione del numero della sentenza da ottemperare nel ricorso per ottemperanza costituisce un mero errore materiale, che non determina l’inammissibilità della domanda quando altri elementi consentono l’individuazione univoca del provvedimento giurisdizionale. Il deposito tardivo dell’attestazione di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato, richiesto dall’art. 114, comma 2, cpa unitamente al ricorso, non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’azione: il giudice deve valutare se la prova del giudicato possa ricavarsi da ulteriori mezzi istruttori o dal riconoscimento implicito per mancata contestazione. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cpa quando l’Amministrazione non provi di avere dato esecuzione al giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 4 giugno 2025, n. 485, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti. Il ricorso è stato notificato il 31 dicembre 2025 e depositato il 1 gennaio 2026. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nel ricorso la sentenza da eseguire era stata erroneamente indicata con il numero “1823/24”. L’attestazione di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato è stata depositata la notte antecedente l’udienza camerale, e non unitamente al ricorso come prescritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni preliminari. La prima riguarda l’errata indicazione del numero della sentenza nel ricorso. Il TAR ritiene che si tratti di un errore materiale, non idoneo a compromettere l’azione: nel giudizio è stata depositata copia della sentenza del 4 giugno 2025, n. 485, e nel ricorso risultano precisamente indicati il Tribunale emittente, il nominativo del ricorrente, il numero di registro generale, la data di pubblicazione, la data di notifica all’Amministrazione, nonché l’oggetto della causa e il contenuto essenziale del dispositivo.

La seconda questione attiene al deposito tardivo dell’attestazione di passaggio in giudicato. L’art. 114, comma 2, cpa impone che la prova del giudicato sia depositata unitamente al ricorso. Il TAR, richiamando l’insegnamento di CGARS, Sez. giurisdizionale, 4 giugno 2018, n. 332, afferma che l’assenza della prova del passaggio in giudicato non può dare direttamente luogo a declaratoria di inammissibilità: il Giudice deve verificare se la prova possa ricavarsi da ulteriori mezzi istruttori, tra cui il riconoscimento implicito per mancata contestazione, o disporre attività istruttoria.

Nel caso di specie il passaggio in giudicato risulta attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con certificazione del 7 gennaio 2026, mentre la sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 28 luglio 2025, con conseguente decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

L’Amministrazione non ha fornito prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il TAR accoglie quindi l’azione di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dirigente dello stesso Ministero. Le spese di lite sono compensate in ragione delle imprecisioni procedurali della difesa ricorrente.

Nota di servizio (fuori dal blocco, non fa parte dell’output): nel link fornito compare `nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=…`. Ho copiato il link esattamente come ricevuto, convertendo in `&` i soli `&` in `href`, come da regola.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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