Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 788 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche quando il titolo da eseguire sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rimasta ineseguita dalla pubblica amministrazione. L’azione è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Verificato il passaggio in giudicato del provvedimento e la notifica dello stesso all’amministrazione, con il conseguente decorso del termine dilatorio, il ricorso è fondato se l’amministrazione non fornisce alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di 2.500,00 euro, oltre interessi o rivalutazione, e alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata al Ministero il 24 gennaio 2025. Decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, la docente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo di ordinare l’esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 4 agosto 2025, mentre la notifica al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 integrano gli ulteriori requisiti richiesti.
Il TAR ha poi affrontato la questione dell’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede l’azione proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di 2.500,00 euro, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
È stato inoltre nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Questi dovrà attivarsi, su istanza della parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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