Distanze legali e inserzione automatica dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968 (Cass. civ. Sez. II n. 4923 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all’art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservare le prescrizioni sulle distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna zona, dal successivo art. 9, comma 1, di immediata e inderogabile efficacia precettiva. Se il regolamento comunale non stabilisce alcuna distanza tra fabbricati per una o più zone, o ne prevede una inferiore al minimo, la disciplina dell’art. 9 sostituisce ipso iure quella difforme, divenendone parte integrante e applicandosi ai rapporti tra privati. La sopraelevazione costituisce nuova costruzione ai fini delle distanze legali e la relativa altezza va calcolata con riferimento alla linea di colmo, non di gronda.
Il Fatto
Tre proprietarie di un fabbricato in Cosenza chiedevano la sospensione dei lavori di sopraelevazione intrapresi dai vicini su un edificio fronteggiante, invocando l’art. 1171 c.c. e l’art. 688 c.p.c. Ottenuto il provvedimento cautelare e riassunta la causa, domandavano il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento del danno. I convenuti resistevano e chiedevano la revoca dei provvedimenti.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda. Una sola delle attrici proponeva appello; la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame, ritenendo rispettate le distanze e le altezze in base alla CTU e osservando che la rilevanza della concessione edilizia resta confinata nel rapporto pubblicistico. La ricorrente ha impugnato la sentenza con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sull’art. 345 c.p.c., è dichiarato inammissibile per difetto di interesse: la stessa ricorrente riconosce che l’erroneità del richiamo normativo non assume rilievo pratico, fondandosi la sentenza su altri presupposti di fatto e di diritto.
Il nucleo della decisione è nei motivi secondo e terzo, accolti. La Corte ribadisce che l’inserzione automatica della disciplina delle distanze dettata dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 opera non solo quando lo strumento urbanistico preveda distanze inferiori al minimo, ma anche quando, individuate le zone omogenee, nulla preveda sulle distanze legali. Se il regolamento recepisce le prescrizioni ministeriali o ne stabilisce di più rigorose, si applicano le norme comunali; in caso contrario le prescrizioni dell’art. 9 si sostituiscono ipso iure a quelle difformi e divengono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati.
La Corte dà continuità al principio già affermato da Sez. 2, Ordinanza n. 12562 del 10.05.2023 e richiama l’orientamento consolidato secondo cui la sopraelevazione è nuova costruzione ai fini delle distanze, eseguibile solo nel rispetto della normativa sulle distanze legali (Sez. 2, Ord. n. 12292 del 07.05.2024; Sez. 2, Ord. n. 5049 del 05.03.2018).
Il collegio censura il ragionamento del giudice di merito: la Corte territoriale non ha esaminato tali profili, rilevabili in base al principio iura novit curia, né ha valutato la violazione del d.m. n. 1444 del 1968, trattandosi di manufatto realizzato in zona A del Comune. In materia di distanze, l’altezza del nuovo edificio va calcolata considerando la linea di colmo e non quella di gronda, configurandosi nuova costruzione soltanto se l’opera produce aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti (Sez. 2, Sentenza n. 18281 del 27.06.2023).
L’accoglimento del secondo e terzo motivo assorbe i restanti. La Corte accoglie i motivi secondo e terzo, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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