Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco: pericolo risalente e destinatario dell’ordine (TAR Sicilia n. 3256 del 03.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il perdurare nel tempo di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità non esclude l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, potendo costituire indice della gravità della situazione. La natura stessa del provvedimento esclude la necessità di formalità preventive, quali la comunicazione di avvio del procedimento o una preventiva diffida. Destinatario dell’ordine di eseguire i lavori indispensabili è il soggetto che si trova in rapporto diretto con la res fonte di pericolo e che ne ha la disponibilità, a prescindere da chi abbia determinato la situazione. La domanda risarcitoria formulata in via generica è respinta in ragione dell’accertata legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Con ordinanza n. 115 del 6 maggio 2022, il Sindaco di un Comune siciliano ha ingiunto ai comproprietari di un immobile, sito in prossimità del torrente Modica-Scicli, di adottare gli accorgimenti necessari a evitare il pericolo e il transito di persone sulla porzione di terreno dell’immobile diruto, mediante opere provvisionali di sicurezza.
I destinatari hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo l’illegittimo esercizio del potere di ordinanza, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’inidoneità delle misure disposte, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica del 12 settembre 2024, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente: la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari, e la provvisorietà e tempestività degli effetti, secondo il precedente Cons. Stato sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5. Su questa base ritiene che il Sindaco abbia correttamente agito a fronte della condizione di pericolo, peraltro ammessa dagli stessi ricorrenti nel ricorso ex artt. 688 e 669-quater cod. proc. civ. e art. 1172 cod. civ..
Il primo motivo è respinto. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui il perdurare della situazione di pericolo, lungi dall’escludere l’adozione dei provvedimenti urgenti, può risultarne sintomatico, richiamando Cons. Stato sez. V, 5 gennaio 2024, n. 190, che a sua volta cita Cons. Stato sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452, Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2022, nn. 7884 e 7885 e Cons. Stato sez. II, 22 luglio 2019, n. 5150.
Anche il secondo motivo è infondato. La natura stessa dell’ordinanza esclude che siano necessarie formalità preventive quali la comunicazione di avvio del procedimento o una preventiva diffida, secondo Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2022, n. 7884. Le garanzie partecipative non operano dunque come condizione di legittimità del provvedimento.
Quanto al terzo motivo, il Collegio esclude che l’ordine dovesse essere rivolto al Comune. Presupposto per l’individuazione del destinatario è la disponibilità del bene: non rileva chi abbia determinato la situazione di pericolo, ciò che conta è che il destinatario sia in rapporto diretto con la res fonte di pericolo. Richiama Cons. Stato sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297 e Cons. Stato sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610. Eventuali profili autonomi di responsabilità del Comune non possono essere esaminati in quella sede.
La domanda risarcitoria, formulata peraltro in maniera generica, è respinta in ragione dell’accertata legittimità del provvedimento, secondo Cons. Stato sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1172 c.c. – Denunzia di danno temuto
- Art. 669-quater c.p.c. – Competenza in corso di causa
- Art. 688 c.p.c. – Forma dell'istanza