Chiamata in causa del terzo e litisconsorzio passivo nel giudizio di appello (Cass. civ. Sez. III n. 5746 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora, a seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, l’attore chiami in giudizio un terzo, proponendo anche nei suoi confronti la domanda iniziale e chiedendo la condanna in via alternativa dell’originario convenuto o del chiamato in causa, si costituisce un litisconsorzio passivo. Ne consegue che al giudizio di appello, instaurato dal chiamato in causa rimasto soccombente, deve necessariamente partecipare l’originario convenuto. La situazione integra un litisconsorzio alternativo che, pur in assenza di un litisconsorzio sostanziale, dà luogo a un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, occorrendo a tal fine che dalla complessiva condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse a coltivarla.

Il Fatto

Una società in bonis aveva stipulato nel gennaio 2003 un contratto di locazione finanziaria con una società di leasing. Il rapporto si era risolto per inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione di pagamento dei canoni. Fallita la società utilizzatrice, il curatore convenne in giudizio la società incorporante la concedente, chiedendo la restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, detratto l’equo compenso per l’uso della cosa.

La convenuta eccepì il difetto di legittimazione passiva, avendo ceduto prima dell’introduzione del giudizio il ramo d’azienda relativo al leasing. Il fallimento chiese allora di chiamare in causa la cessionaria. Il Tribunale di Roma dichiarò la carenza di legittimazione della convenuta originaria e, dopo la chiamata, rigettò la domanda nel merito. La Corte d’Appello di Roma riformò la decisione e condannò solidalmente le società al pagamento in favore del fallimento.

La Motivazione della Corte

Le ricorrenti — principale e incidentale — hanno censurato la ritenuta ammissibilità della chiamata in causa autorizzata dal giudice di prime cure, sostenendo che l’azione era stata proposta contro soggetto privo di legittimazione a contraddire e che la chiamata del terzo non poteva sanare l’erronea evocazione del convenuto da parte dell’attore originario.

La Corte ha anzitutto rilevato che i ricorsi violano il requisito prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., non risultando debitamente riportati gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure, con richiamo a Cass., Sez. Un., n. 34469 del 2019. Principio applicabile anche quando la Corte è giudice del fatto, secondo Cass. n. 30720 del 2022.

Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza dell’impostazione del giudice di appello. Quando, a seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, l’attore chiama in giudizio un terzo proponendo anche nei suoi confronti la domanda iniziale e chiedendo la condanna in via alternativa, si costituisce un litisconsorzio passivo, con la conseguenza che all’appello instaurato dal chiamato soccombente deve necessariamente partecipare l’originario convenuto.

La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell’uno comportare l’esclusione di quella dell’altro: la nuova obbligazione dedotta si inserisce in via alternativa nel tema della controversia, e il terzo chiamato diventa parte di un litisconsorzio alternativo, con formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina delle cause inscindibili in gravame. Il giudice di merito ha dunque fatto corretta applicazione di tale principio, riqualificando come questione di titolarità passiva del rapporto, attinente al merito, quella che il primo giudice aveva trattato come carenza di legittimazione.

Quanto al motivo sul preteso acquiescenza, la Corte ha escluso che nelle conclusioni di appello sia rinvenibile un’espressione di rinuncia, ribadendo che la mancata riproposizione di una domanda in sede di precisazione delle conclusioni non autorizza alcuna presunzione di rinuncia, occorrendo una valutazione complessiva della condotta processuale. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto di entrambi i ricorsi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *