Richiesta documentale ex art. 119 TUB e cessione del credito (ABF Collegio di Milano n. 957 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di richiesta documentale relativa a rapporti bancari, l’intermediario che abbia prodotto, nel corso del procedimento, la documentazione contrattuale e contabile concernente il periodo anteriore alla cessione del credito determina la parziale cessazione della materia del contendere per la parte corrispondente. Le domande connotate da genericità, quali la richiesta di “tutte le comunicazioni dovute per legge tempo al tempo”, sono inammissibili. Il ricorso proposto nei confronti del soggetto cessionario non aderente all’ABF è inammissibile, restando estranea al procedimento la posizione creditoria ormai trasferita.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di un conto corrente acceso nel 2006 e di un mutuo, ha chiesto all’intermediario la consegna di una pluralità di documenti, con richiesta formulata il 28/12/2024: contratto di conto corrente e richiesta di apertura, tutti gli estratti conto, le comunicazioni dovute per legge, le modifiche intervenute, le eventuali cessioni del credito e il conteggio di estinzione. La posizione era stata classificata a sofferenza nel 2021 e ceduta nel maggio 2022 a una società cessionaria.
L’intermediario ha eccepito la carenza di delega del procuratore della ricorrente e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, allegando la corrispondenza intercorsa e la documentazione trasmessa. La società cessionaria, formalmente convenuta, non ha aderito all’ABF.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di delega. L’intermediario rilevava che dalla documentazione allegata al ricorso non emergeva la qualifica di legale della società di consulenza in capo al procuratore, né una visura camerale che la attestasse. L’eccezione si comprendeva considerando che la pregressa richiesta documentale recava la firma del procuratore su timbro e carta intestata della società. Il Collegio ritiene tuttavia che non emergano vizi di procura: è presente il modulo del ricorso, nel quale la cliente dichiara di conferire l’incarico, nonché la procura espressamente conferita.
Passando al merito, il Collegio rileva che la posizione della ricorrente è stata ceduta il 3 maggio 2022 a una società che non aveva l’obbligo di aderire all’ABF. La società cessionaria, pertanto, non è parte del procedimento. Per il dettaglio dell’importo attuale del debito occorre rivolgersi alla società attuale proprietaria del credito.
Il Collegio sottolinea poi che la richiesta di esibizione ex art. 119 TUB risulta essere stata assolta dalla mandataria della società cessionaria, come ricavabile dalla corrispondenza agli atti. Con le controdeduzioni, inoltre, l’intermediario ha prodotto ulteriore documentazione, composta da svariate centinaia di pagine, riguardante i contratti, gli estratti conto e i rapporti fino al momento della cessione.
Talune domande sono però ritenute generiche, come quella relativa alla copia di tutte le comunicazioni dovute per legge. La ricorrente non ha depositato repliche. Da questi elementi il Collegio trae la conclusione che, per la parte documentata, si sia verificata la parziale cessazione della materia del contendere, dovendosi rigettare la domanda per il resto.
Il dispositivo dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del secondo intermediario; nei confronti del primo accerta la parziale cessazione della materia del contendere e, nel resto, dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
Nota della Redazione
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