Recupero aiuti di Stato, legittimazione concorrente e poteri del Commissario straordinario (Cass. civ. Sez. I n. 8372 del 30.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di recupero degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato interno, il Commissario straordinario nominato con d.P.C.M. svolge attività di natura istruttoria e accertativa, individuando i destinatari e quantificando gli importi, ma non è titolare di una distinta legittimazione a insinuarsi al passivo del fallimento. La legittimazione processuale spetta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, alla quale il Commissario chiede di procedere alla riscossione decorso inutilmente il termine di pagamento. Tale legittimazione è concorrente con quella del titolare del credito — nella specie l’INPS — che conserva la titolarità sostanziale della pretesa. La domanda di ammissione al passivo proposta dal Commissario prima del completamento dell’iter di verifica e quantificazione è pertanto priva di legittimazione attiva.

Il Fatto

Il Commissario straordinario per l’esecuzione della decisione della Commissione europea sul recupero degli aiuti connessi al sisma abruzzese del 2009 proponeva domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento di una società, in via privilegiata, per un credito di € 259.560,76 oltre rivalutazione e interessi. Il credito derivava dal mancato prelievo di contributi INPS riconducibile al regime di cui all’art. 33, comma 28, l. n. 183/2011.

Il Giudice Delegato rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva e per natura ultratardiva. Il Tribunale di Ancona respingeva l’opposizione allo stato passivo, rilevando che al Commissario erano affidate solo competenze amministrative e accertative e che la domanda era stata proposta prima del completamento dell’iter di verifica e quantificazione degli importi. Il Commissario ricorreva per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la decisione per avere il Tribunale individuato nell’Agente della riscossione l’esclusivo legittimato ad agire. Secondo il ricorrente, la nomina del Commissario in rappresentanza dello Stato nel recupero degli aiuti, quando sono coinvolte più Amministrazioni, gli conferirebbe anche la titolarità delle azioni di recupero, in concorrenza con l’Agente.

La Corte ritiene il motivo infondato. Ricostruita la vicenda normativa — l’abbattimento parziale dei tributi sospesi, la decisione C2015 5549 Final che ravvisa l’aiuto di Stato incompatibile ai sensi dell’art. 107 TFUE e impone il recupero, la nomina del Commissario con d.P.C.M. 14 novembre 2017 — il Collegio esamina l’art. 3 del d.P.C.M., che disciplina l’individuazione dei destinatari, l’avvio del procedimento e la quantificazione dell’importo.

Da tale disciplina emerge che il Commissario quantifica l’importo degli aiuti e adotta i provvedimenti di recupero, che costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell’art. 48, comma 2, l. n. 234/2012. Il comma 11 prevede che, trascorso inutilmente il termine di pagamento, il Commissario chiede all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di procedere alla riscossione. Viene così individuato nell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, o nel concessionario dell’ente interessato, il soggetto deputato alla riscossione.

I compiti del Commissario restano dunque di natura istruttoria e accertativa, mentre il credito rimane nella titolarità dell’ente impositore o gestore, nella specie l’INPS. La legittimazione dell’Agenzia è concorrente con quella del titolare del credito, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Cass. n. 24202/2015, Cass. n. 30880/2018, Cass. n. 30999/2019): l’attribuzione al concessionario della legittimazione a far valere il credito contributivo nel fallimento ha valenza meramente processuale e non esclude la concorrente legittimazione dell’INPS. L’infondatezza del primo motivo assorbe il secondo, relativo all’insinuazione con riserva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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