Nessun contraddittorio preventivo per l’accertamento Irpef svolto a tavolino (Cass. civ. Sez. V n. 14536 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale grava sull’Amministrazione finanziaria solo per i c.d. tributi armonizzati. Per i tributi che colpiscono il reddito, quale l’Irpef, un analogo vincolo generalizzato non è rinvenibile nella legislazione nazionale e sussiste solo ove specificamente previsto. Le garanzie di cui all’art. 12, settimo comma, legge n. 212 del 2000 e all’art. 24 legge n. 4 del 1929 presuppongono lo svolgimento di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente e non si estendono ai controlli c.d. a tavolino, eseguiti in ufficio su dati e atti forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente. Il motivo di appello deve ritenersi specifico quando espone, anche in forma succinta, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione, in coerenza con il carattere pienamente devolutivo del gravame. La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ. quando il rigetto sia fondato su ragioni diverse da quelle erroneamente indicate dal giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti di una società in accomandita semplice, maggiori redditi per l’anno di imposta 2009. Sulla base di tale accertamento emetteva due avvisi nei confronti di due soci accomandanti, ai quali attribuiva per trasparenza e pro quota il maggior reddito, recuperando maggior Irpef e addizionali.

I contribuenti impugnavano separatamente gli atti davanti alla CTP, che rigettava i ricorsi previa riunione. L’appello veniva rigettato dalla CTR, che rilevava l’intervenuta definitività degli avvisi emessi verso la società e gli altri soci. Proposti separati ricorsi per cassazione, la Corte li riuniva e li rigettava, emendando la motivazione della CTR.

La Motivazione della Corte

I contribuenti denunciavano la violazione dell’art. 53, primo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per genericità. La CTR aveva ritenuto che gli appellanti non avessero precisato l’errore logico del giudice di primo grado né il pregiudizio conseguitone.

La Corte rileva che la CTR ha mal motivato. Il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. prescinde da rigore di forme: è sufficiente che siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto dell’impugnazione, con i rilievi posti a base della stessa (Cass. n. 2320 del 2023).

Il motivo è però manifestamente infondato nel merito, con correzione della motivazione ex art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.. Le garanzie dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 postulano accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente: lo statuto è contrappeso all’invasione della sfera del contribuente (Cass. n. 12840 del 2024; Cass. n. 24793 del 2020; Cass. n. 7957 del 2014). Le Sezioni Unite hanno correlato il dies a quo al rilascio della copia del processo verbale di chiusura (Cass. Sez. U. n. 18184 del 2013).

Diversa è l’ipotesi del controllo a tavolino, svolto in ufficio su atti forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente, ancorché a seguito di indagini bancarie: le due ipotesi non sono assimilabili, poiché la vis expansiva del contraddittorio non impone termini dilatori all’accertamento derivante da controlli fatti nella sede dell’Amministrazione (Cass. n. 11539 del 2016). Per i tributi armonizzati l’obbligo generale sussiste e la violazione invalida l’atto purché il contribuente fornisca la prova di resistenza (Cass. Sez. U. n. 24823 del 2015). Per quelli non armonizzati, quali i tributi sul reddito, il vincolo sussiste solo ove specificamente sancito.

Nemmeno l’art. 24 legge n. 4 del 1929 soccorre, poiché il processo verbale di constatazione è redatto in occasione di verifiche presso il contribuente (Cass. n. 21374 del 2024; Cass. n. 15759 del 2024). Escluso il contrasto con il diritto euro-unitario, non sussistono i presupposti per rimettere la questione alla Consulta. I ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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