Indebito pensionistico ripetibile ex art 2033 c c se cessazione ex lege (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14673 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo per le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali. La controversia sulla ripetibilità di un indebito già certo e quantificato appartiene invece al giudice ordinario. Nei trattamenti di reversibilità dei dipendenti pubblici, la cessazione del diritto per il venir meno del requisito anagrafico opera ex lege e non integra una revoca o modifica del provvedimento attributivo: restano estranei gli artt. 204-206 d.P.R. n. 1092/1973, applicandosi la disciplina comune dell’art. 2033 cod. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da un pensionato avverso la pretesa restitutoria dell’INPS, comunicata con missiva del 19.2.2016 e relativa a somme percepite a titolo di pensione di reversibilità per oltre centomila euro.
Il trattamento era stato erogato in favore dell’orfano, studente universitario, anche dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non involgesse i presupposti del diritto ma solo la ripetibilità dell’indebito, e aveva escluso l’applicabilità dell’art. 13 legge n. 412/1991 e degli artt. 204-206 d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la parte privata ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui l’ente previdenziale deduceva la giurisdizione della Corte dei conti, è infondato. Le Sezioni Unite n. 9436/2023 hanno già enunciato il principio secondo cui la giurisdizione contabile sussiste solo se dell’indebito controverso occorra accertare l’“an” o il “quantum” del rapporto pensionistico; quando si discute soltanto dei presupposti e delle condizioni di legge per il recupero di un indebito già certo e quantificato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
La Corte precisa di poter decidere in sezione semplice, richiamando ord. n. 34120/2024 e sent. n. 26110/2024, oltre a Sez. Un. n. 1599/2022: i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione sono trattabili dalle sezioni semplici quando la regola di riparto è già stata enunciata dalle Sezioni Unite. Il rigetto del primo motivo assorbe il ricorso incidentale, esplicitamente condizionato.
Il secondo motivo è fondato. Il giudice d’appello ha errato nell’individuazione della disciplina applicabile. Gli artt. 204-206 d.P.R. n. 1092/1973 riguardano la revoca o modifica del provvedimento attributivo per errori di fatto o di calcolo, per elementi non considerati o documenti nuovi, o per documenti falsi. La fattispecie di causa è diversa: concerne la cessazione ex lege del trattamento di reversibilità per il venir meno del requisito anagrafico, previsto dall’art. 13 r.d.l. n. 636/1939. Il provvedimento attributivo poggia su una corretta ricostruzione della posizione assicurativa e su un titolo idoneo.
Non è applicabile neppure l’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973, sulla liquidazione provvisoria con successivo conguaglio: il provvedimento non è stato revocato o modificato né vi è stato conguaglio. Rileva invece l’art. 86, quarto comma, d.P.R. n. 1092/1973, che impone all’interessato di comunicare la cessazione delle condizioni poste a base dell’attribuzione: onere che coinvolge il superamento del limite di età e la cessazione del ciclo di studi, circostanze note al beneficiario.
Nemmeno rileva l’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989, relativa alle pensioni della gestione AGO. L’erogazione proseguita dopo la conclusione del ciclo di studi universitari va qualificata come prestazione indebita, la cui ripetizione è disciplinata dall’art. 2033 cod. civ. La sentenza è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.