Opposizione allo stato passivo, onere probatorio della banca e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 17282 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il credito della banca derivante da saldo negativo di conto corrente deve essere provato con l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con indicazione di tutte le operazioni dalla prima all’ultima. La censura di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può veicolare un mero dissenso sulla valutazione delle prove: la doglianza con cui si assume che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre è inammissibile. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione; resta invece insindacabile in cassazione l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società non ammetteva al passivo il credito di complessivi € 982.255,59 vantato dalla banca per saldo debitore di due conti correnti. Il Tribunale di Nocera Inferiore rigettava l’opposizione proposta dall’istituto di credito con decreto pubblicato il 23 giugno 2022.

Il tribunale ricordava che il credito doveva essere provato con l’intera ricostruzione del dare e dell’avere, mediante deposito degli estratti conto integrali. Rilevava che le operazioni di anticipo su fatture e RI.BA. e le relative commissioni erano state “girocontate” sul conto corrente principale, per il quale erano stati depositati gli estratti conto solo per una minima parte della durata del rapporto. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e su vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro sovrapponibilità, e li dichiara inammissibili. Il nucleo comune delle censure è l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e il preteso vizio di motivazione del decreto impugnato.

Sul primo profilo la Corte richiama la propria giurisprudenza: per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza con cui si lamenti che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (richiamate Cass., Sez. U., 20867/2020).

Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il proprio prudente apprezzamento, attribuendo a una prova un valore diverso o quello che il legislatore riconnette a una differente risultanza. Ove invece si deduca che il giudice ha male esercitato il proprio prudente apprezzamento, la doglianza è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti del sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.

La Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (richiamate Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso concreto il tribunale ha invece fornito una chiara spiegazione del proprio iter logico: ha affermato che il credito della banca va provato con l’integrale ricostruzione del rapporto e ha osservato che il convergere delle attività di anticipo sul conto corrente principale impediva una considerazione atomistica delle stesse.

I profili di doglianza non adducono che le spiegazioni fossero inidonee a rappresentare il ragionamento seguito, ma ne confutano la fondatezza, reiterando argomenti già sviluppati in sede di opposizione. Una simile censura è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto, insindacabile in cassazione (richiamate Cass., Sez. U., 8053/2014). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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