Carta docente, la sola procedura informatica non prova l’adempimento (TAR Veneto n. 630 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione non prova l’esatto adempimento con la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme dovute. Il soddisfacimento della pretesa creditoria richiede l’effettiva erogazione della prestazione oggetto del giudicato. La mancata prova del pagamento giustifica l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato l’amministrazione a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 2.000,00 per gli anni di servizio a tempo determinato.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Notificata in forma esecutiva all’amministrazione, è rimasta ineseguita oltre il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Da qui il ricorso, deciso dal collegio all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto verificato i presupposti dell’azione. L’accertamento del passaggio in giudicato risulta dall’attestazione rilasciata dal competente ufficio, mentre la notifica della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni emergono dalla documentazione prodotta. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste, poi, sull’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è dettata proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione resistente, non costituita, non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il collegio esclude che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme sulla carta docente possa assurgere a prova dell’esatto adempimento: l’attivazione della procedura non equivale all’erogazione effettiva della prestazione.
Il Tribunale ordina quindi all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio della carta docente della somma di euro 2.000,00, entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante, nomina sin d’ora un Commissario ad acta, che dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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