Ottemperanza al giudicato e rimborso del contributo unificato al soccombente (C.G.A.R.S. n. 140 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo esecutivo giudiziale contenente un comando chiaro e immediatamente eseguibile impone l’ottemperanza ove non sia provata l’integrale e spontanea esecuzione, con adozione delle misure necessarie a renderne effettiva l’attuazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, l’onere del contributo unificato grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Il relativo rimborso segue la soccombenza senza necessità di specifica statuizione nel provvedimento giurisdizionale, trattandosi di obbligazione ex lege azionabile in sede esecutiva, nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentato.
Il Fatto
La società ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio n. 838 del 2024, con la quale, nel riformare la sentenza breve del TAR Sicilia – Palermo n. 3871/2023 e nel rimettere la causa al primo giudice, il Comune di Palermo era stato condannato alla rifusione delle spese del grado di appello, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con compensazione nei rapporti con l’ARPA.
Nonostante la rituale notifica del titolo, il Comune non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’ottemperanza al giudicato e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di rimborsare il contributo unificato, in ragione della soccombenza nel grado di appello. L’ARPA si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo azionato contiene un comando chiaro e immediatamente eseguibile. In difetto di elementi idonei a comprovare l’integrale e spontanea esecuzione, va ordinata l’ottemperanza al giudicato, con adozione delle misure necessarie a renderne effettiva l’attuazione.
Quanto al contributo unificato, il Consiglio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis (e comma 6-bis.1), del d.P.R. n. 115/2002, l’onere grava in ogni caso sulla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita. Il rimborso segue dunque la soccombenza senza necessità di specifica statuizione, trattandosi di obbligazione ex lege azionabile in sede esecutiva. Vengono citati C.G.A. Sicilia n. 449 del 2023, C.G.A. Sicilia n. 607 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8213 del 2024.
Ne consegue che il Comune, quale parte soccombente nel grado di appello, è tenuto al rimborso del contributo unificato nei limiti dell’importo effettivamente versato e documentalmente comprovato.
Quanto alle modalità attuative, il Collegio assegna al Comune un termine di giorni 180 per il pagamento. Decorso infruttuosamente, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dell’eventuale inottemperanza, con spese a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è liquidato in euro 3.000,00, dovuto solo ove si renda effettivamente necessaria l’attività dell’ausiliario. Il Collegio esclude la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerata la contestuale nomina commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Comune e liquidate in dispositivo; compensate nei rapporti con l’ARPA, estranea all’obbligo principale di pagamento.
Nota della Redazione
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