Vincolo espropriativo su aree scolastiche e verde attrezzato (C.G.A.R.S. n. 57 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo urbanistico che destina un’area ad attrezzature pubbliche per l’istruzione o a spazi pubblici attrezzati per il gioco e il verde ha natura espropriativa, non conformativa, quando riserva l’utilizzazione finale all’ente pubblico, esaurendo ogni possibile fruizione privata dell’opera. La circostanza che l’attività possa essere realizzata anche su iniziativa privata o in regime concessorio non vale a qualificare il vincolo come conformativo. Decaduto il vincolo per decorso del termine quinquennale, l’area non riacquista la precedente destinazione urbanistica ma assume la condizione di zona bianca, con conseguente obbligo del Comune di esercitare la propria potestà di pianificazione attribuendole una congrua destinazione.
Il Fatto
I proprietari di tre fondi situati nel territorio di un Comune siciliano presentavano all’ente, nel giugno 2023, un’istanza-diffida per ottenere una nuova destinazione urbanistica edificatoria delle aree. Secondo i ricorrenti, il vincolo preordinato all’esproprio impresso dal PRG era decaduto per decorso del termine quinquennale, ma il Comune restava inerte.
Gli istanti agivano quindi ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione all’attribuzione di una destinazione edificatoria. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso, ritenendo di natura conformativa i vincoli gravanti su tutte le aree. La decisione era impugnata davanti al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi. I primi zonizzano il territorio incidendo su una generalità di beni e su una pluralità indifferenziata di soggetti, in ragione delle caratteristiche intrinseche delle aree; i secondi riservano all’amministrazione l’edificazione su un’area determinata o svuotano il contenuto del diritto di proprietà (c.d. localizzazione).
In via generale è riconosciuto al proprietario l’interesse legittimo a che il Comune adotti una nuova disciplina urbanistica delle aree attinte da vincoli sostanzialmente espropriativi decaduti, tutelabile attraverso il meccanismo del silenzio-rifiuto.
Quanto alla zona “G6”, le censure sono infondate. L’art. 60 delle NTA consente sugli edifici esistenti solo interventi di manutenzione e, previa concessione, di ristrutturazione senza aumento di volume. La previsione manifesta una chiara connotazione conformativa, espressione della lata discrezionalità urbanistica, non inficiata dal confronto con le altre articolazioni della zona “G” né dall’assenza di edificazioni. Nessun obbligo di provvedere gravava sul Comune.
Diversamente, per l’area destinata ad attrezzature per la scuola dell’obbligo la doglianza è fondata. Il Collegio prende atto delle risultanze cartografiche ma afferma che l’elemento discriminante non può essere la mera possibilità di realizzazione dell’opera anche ad iniziativa privata. Pur consapevole dell’orientamento contrario (Cass. n. 15616 del 2007, n. 8231 del 2012, n. 5247 del 2016; C.G.A. n. 811 del 2021), il Collegio aderisce alla tesi della natura espropriativa del vincolo, richiamando il filone inaugurato da C.G.A. n. 13 del 2018 e n. 212 del 2012: il vincolo è espropriativo ogni volta che la destinazione permetta opere rivolte esclusivamente a fruizione soggettivamente pubblica.
Analoga conclusione vale per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco, destinazione circoscritta nel certificato di destinazione urbanistica e riferita ad attività ludiche per l’infanzia, estranea alla disciplina della zona “F6”. Decaduto il vincolo espropriativo, l’area non riacquista la precedente destinazione ma si configura come zona bianca ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 380 del 2001, rispetto alla quale il Comune deve esercitare la propria discrezionale potestà urbanistica.
L’appello è quindi in parte rigettato e in parte accolto. Il Comune deve concludere il procedimento di ritipizzazione entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; per l’ipotesi di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto competente, con termine ulteriore di trenta giorni. Compensate le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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