Cessazione parziale materia del contendere e commissario ad acta in ottemperanza (TAR Piemonte n. 328 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai titoli esecutivi che condannano l’amministrazione al pagamento di somme in favore del personale docente, l’adempimento intervenuto in corso di causa produce la cessazione della materia del contendere limitatamente alle statuizioni eseguite, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Per la parte del titolo rimasta ineseguita il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine fissato e, in caso di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esecuzione solo parziale e successiva alla proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Cinque ricorrenti, docenti, hanno proposto distinti ricorsi per l’ottemperanza di altrettante sentenze del giudice del lavoro, tutte passate in giudicato, che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della Carta Elettronica del Docente e al pagamento della Retribuzione Professionale Docente.

In vista della camera di consiglio i ricorrenti hanno rappresentato che l’amministrazione aveva provveduto solo all’accreditamento sulla carta elettronica, omettendo il pagamento della retribuzione professionale. I ricorsi, proposti dallo stesso difensore, sono stati riuniti per l’identità di motivazione e dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama il decreto organizzativo del Presidente della Sezione, adottato per fronteggiare l’elevato contenzioso in materia di Carta del docente, che prevede la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo. La riunione opera a soli fini di pronta redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.

Sul piano sostanziale il Collegio rileva che l’adempimento è stato solo parziale. Quanto agli importi accreditati sulla carta elettronica, la prestazione è divenuta satisfattiva: va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..

Residua invece l’obbligo di corrispondere la retribuzione professionale docenti. Per tale parte il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio provvede sin d’ora alla nomina del commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, affinché in sostituzione dell’amministrazione inadempiente ponga in essere gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Le spese sono poste a carico dell’amministrazione, che ha eseguito i titoli solo in parte e dopo la proposizione dei ricorsi, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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