Commissario ad acta senza compenso nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1118 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta nominato in via sostitutiva, se è dirigente della stessa amministrazione intimata, non ha diritto ad alcun compenso. La sua attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo il principio desumibile dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. L’ufficio di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta Docente e all’accredito dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione.
Il giudice civile aveva riconosciuto alle docenti somme differenziate, tutte spendibili secondo le finalità previste dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo era passato in giudicato e notificato al Ministero, che non aveva provveduto nel termine di legge.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Ha accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento integrale delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso. La scelta si fonda sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e sul richiamo analogico alla disciplina dettata in materia di equa riparazione.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Ha inoltre stabilito che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, utilizzando l’apposito modulo.
Le spese di lite, comprensive di atti funzionali al giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il principio della soccombenza, in misura contenuta stante la non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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