Ottemperanza alla sentenza del g.o. sulla Carta elettronica docenti (TAR Sicilia n. 449 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto dei docenti al beneficio economico annuale tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo sia passato in giudicato e sia decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, disponendo in caso di inerzia la nomina di un commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile. Il commissario, ove dirigente del medesimo Ministero resistente, non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, n. 3275/2024, che aveva accertato e dichiarato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando l’amministrazione al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici indicati, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Non essendo stata data spontanea esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di integrale pagamento delle spettanze e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato della sentenza azionata risulta da attestazione depositata nel giudizio e vi è prova dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, entro ulteriori sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.

Sul compenso, il Collegio esclude che il commissario nominato ne abbia diritto. Trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Il Tribunale precisa altresì che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, avendo riguardo analogicamente ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni, in € 552,00 oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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