Giudizio di ottemperanza per spese di lite e compensazione per economia processuale (TAR Sicilia n. 351 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il capo di sentenza che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari integra un autonomo obbligo pecuniario, suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. Il ricorso è pertanto ammissibile, anche quando il titolo azionato abbia già disciplinato le modalità attuative del giudicato. La circostanza che l’instaurazione del giudizio non fosse strettamente necessitata, essendo già previsti rimedi esecutivi idonei, non incide sull’ammissibilità, ma assume rilievo sul governo delle spese, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità nell’uso della tutela giurisdizionale. Ne consegue la compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori antistatari in un precedente giudizio definito con sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quarta, n. 1861 del 2024, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su tale decisione. Il titolo esecutivo azionato è costituito dal capo della sentenza che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in loro favore, delle spese di lite come liquidate.

Rilevata la persistente inerzia dell’Amministrazione, i ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza, con eventuale nomina di un commissario ad acta, la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento e la condanna alle spese del nuovo giudizio, da distrarre in favore dei difensori antistatari. L’Amministrazione si è costituita depositando documentazione, senza svolgere difese di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del ricorso, qualificando il capo di sentenza relativo alle spese di lite distratte come autonomo obbligo pecuniario. Tale obbligo è suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.

Il Tribunale ha poi osservato che la sentenza ottemperanda aveva già integralmente disciplinato le modalità di attuazione del giudicato, prevedendo un termine per l’adempimento spontaneo e la possibilità di attivare strumenti esecutivi in caso di inadempimento persistente. L’instaurazione del nuovo giudizio si colloca dunque in una prospettiva non strettamente necessitata, poiché l’ordinamento già approntava rimedi idonei al soddisfacimento del credito. Tale rilievo, pur non incidendo sull’ammissibilità, rileva sul governo delle spese, in applicazione dei principi di economia processuale e di proporzionalità.

Nel merito, il ricorso è stato accolto in parte. Il Collegio ha accertato che la sentenza era stata regolarmente notificata, era divenuta definitiva ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, senza che il Ministero avesse provveduto al pagamento. Ha quindi condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute come liquidate e distratte nel titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con esclusione di ulteriori accessori non previsti dal titolo esecutivo.

In caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale ha disposto la reiterazione della nomina del commissario ad acta, individuato nel Dirigente pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani, con facoltà di delega, previa apposita istanza di parte. Al commissario ha riconosciuto il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, con esclusione di ulteriori compensi.

Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e del carattere non strettamente necessario del nuovo giudizio di ottemperanza rispetto al rimedio esecutivo già predisposto dal precedente decisum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *