Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta interno all’amministrazione (TAR Sicilia n. 143 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della medesima amministrazione intimata, con facoltà di delega, senza riconoscimento di compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è ammessa anche rispetto alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle pronunciate ai sensi della legge Pinto.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, con cui era stato loro riconosciuto il diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per taluni anni scolastici.
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare, mediante buoni elettronici di pari valore nominale, gli importi spettanti a ciascun ricorrente. Non essendo stata data esecuzione al titolo, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, è stata prevista la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva, con ulteriore termine di sessanta giorni.
Il commissario è stato individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze. Nessun compenso è stato riconosciuto, sul rilievo che l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, con richiamo a C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha stabilito che il commissario depositi gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza e con riguardo analogico ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari del d.m. n. 55/2014, sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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