Silenzio assenso sul nulla osta del parco solo con piano e regolamento (TAR Sicilia n. 124 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sull’istanza di nulla osta ex art. 13 l. n. 394/1991 presuppone l’avvenuta approvazione del piano del parco e del regolamento, perché solo tali atti generali definiscono ex ante i limiti di accettabilità delle trasformazioni e riducono la verifica dell’Ente a un mero accertamento di conformità. In loro assenza l’Ente non è esonerato dal provvedere: applica la disciplina transitoria del decreto istitutivo, la cui tempistica non è perentoria salvo espressa sanzione di decadenza. La piscina non costituisce pertinenza urbanistica del fabbricato residenziale e integra nuova costruzione, salvo che le dimensioni restino modeste e contenute entro il 20 per cento del volume dell’edificio principale. La tutela del paesaggio comprende il patrimonio agricolo, sicché la funzionalità dell’opera alla conduzione del fondo non è parametro estraneo alla competenza dell’Ente parco.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al Comune una SCIA edilizia per una piscina con solarium e vasca di compenso, di pertinenza a un fabbricato esistente in area agricola ricadente nel Parco nazionale Isola di Pantelleria. Il Comune trasmette la pratica all’Ente parco per il parere di valutazione di incidenza ex art. 5 d.P.R. n. 357/1997 e per il nulla osta ex art. 13 l. n. 394/1991.
Dopo un preavviso di parziale rigetto, l’Ente rilascia il nulla osta a condizione che la piscina sia ridimensionata a circa 17 mc rispetto ai 30 mc di progetto, pari al 20 per cento del volume del fabbricato. Il ricorrente impugna la nota condizionata e gli atti istitutivi del Parco davanti al TAR Sicilia, deducendo la formazione del silenzio assenso, la tardività del provvedimento e l’illegittimità della disciplina transitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’estromissione della Presidenza della Repubblica per difetto di legittimazione passiva, poiché il decreto istitutivo è adottato su proposta del Ministero dell’ambiente ai sensi dell’art. 26, comma 4-septies, d.l. n. 159/2007.
Il primo motivo è infondato. Richiamando Cons. Stato n. 1747 del 22 febbraio 2024, il TAR ribadisce che il silenzio assenso ex art. 13 si giustifica per i ridotti margini di discrezionalità dell’Ente e presuppone logicamente l’approvazione del piano e del regolamento. Nel Parco di Pantelleria tali atti non risultano adottati, sicché nessun nulla osta tacito può ritenersi formato. Ne discende il rigetto di tutte le censure derivate, comprese quelle fondate sull’art. 2, comma 8-bis e sull’art. 21-nonies l. n. 241/1990.
Quanto alla tempistica, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 10, comma 3, dell’allegato A al d.P.R. istitutivo non è perentorio, in assenza di espressa sanzione di decadenza, secondo Cons. Stato n. 5591 del 27 giugno 2025. Inoltre la documentazione era stata trasmessa incompleta e l’amministrazione ha chiesto integrazioni. La diversità del termine rispetto ai 60 giorni dell’art. 13 si spiega con la differente ampiezza dei due procedimenti, privo il primo del parametro pianificatorio.
Il secondo e il terzo motivo sono respinti. L’elenco dei divieti dell’art. 11, comma 3, l. n. 394/1991 è esemplificativo e non esaustivo; la disciplina dell’allegato A si applica direttamente fino all’entrata in vigore del piano, come previsto dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. Il procedimento seguito ricalca quello dell’art. 26, comma 4-septies e la censura sul difetto di competenza è smentita dal preambolo.
Sulla qualificazione della piscina, il Collegio richiama Cons. Stato n. 3597 del 29 aprile 2025 e l’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001: la piscina è nuova costruzione e non pertinenza, salvo dimensioni modeste entro il 20 per cento del volume dell’edificio. Il TAR prende atto dell’indirizzo del C.G.A.R.S. n. 926 del 26 novembre 2024, ma non lo applica, non essendo stato valorizzato il rapporto volumetrico. Il calcolo dell’Ente si fonda su una dichiarazione del tecnico di parte, non contestata con prova contraria.
Infine, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 è esclusa: l’obbligo di preavviso non impone la confutazione analitica delle osservazioni, essendo sufficiente una motivazione logicamente resa. Il ricorso è respinto, con salvezza degli atti impugnati e spese compensate per il contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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