Condono edilizio in area vincolata: nessun silenzio-assenso senza nulla osta (TAR Sicilia n. 405 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio di opere realizzate in area sottoposta a vincolo, il silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria si perfeziona, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 32, comma 1, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, solo in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. L’art. 32 non distingue tra vincoli preesistenti e sopravvenuti, dovendo la compatibilità dell’opera essere verificata con riferimento alla normativa vigente al momento della valutazione amministrativa. L’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 governa i rapporti tra Amministrazioni e non quelli a iniziativa di parte, quale la domanda di condono. Il superamento dei termini ordinatori di conclusione del procedimento non vizia il provvedimento finale, e la tardiva notifica del diniego incide solo sulla decorrenza dei termini per impugnare.

Il Fatto

Il ricorrente, avente causa dell’originario istante, ha chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune ha negato due istanze di condono edilizio: una ex legge 47/1985 per il piano terra, realizzato ante 1974, e una ex legge 724/1994 per il primo piano, edificato nel 1993. L’immobile ricade in area soggetta al vincolo paesaggistico denominato “Oasi del Simeto”.

Nel corso del procedimento il Comune aveva più volte richiesto integrazioni documentali, in particolare i nulla osta degli enti preposti alla tutela del vincolo. Il diniego, adottato nel gennaio 2023, è stato notificato solo nell’agosto 2025. Nelle more, l’immobile è stato demolito in esecuzione di una sentenza penale del 1997. Il ricorrente ha comunque insistito nell’impugnazione, articolando motivi incentrati sulla formazione implicita del silenzio-assenso e sui ritardi dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata eseguita la demolizione dell’immobile. Ha tuttavia proseguito nell’esame del merito, che si è rivelato infondato.

Quanto al primo motivo, il TAR ha ricordato che l’art. 32 della legge n. 47/1985 non distingue tra vincoli preesistenti e sopravvenuti: lo scrutinio di sanabilità va condotto con riferimento alla normativa vigente al momento della valutazione. Ne deriva che il silenzio-assenso sull’istanza di condono di opera in area vincolata si perfeziona solo con il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, non bastando il mero decorso del termine. Nel caso concreto i nulla osta non sono mai stati prodotti.

Il Collegio ha poi escluso l’applicabilità dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che riguarda i rapporti tra Amministrazioni e non i procedimenti a iniziativa di parte, e ha ribadito che il superamento dei termini ordinatori di conclusione del procedimento non riverbera alcun effetto viziante sul provvedimento finale.

Il secondo motivo è stato respinto perché la nota della Soprintendenza del marzo 2017 non costituisce nulla osta: la circolare regionale richiamata subordina l’autorizzazione paesaggistica all’avvenuta irrogazione dell’indennità risarcitoria, ipotesi non verificatasi. Inoltre, mancava comunque il nulla osta dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

Il terzo motivo è stato respinto rilevando che le garanzie partecipative sono state rispettate: il ricorrente ha preso parte al procedimento tramite il proprio tecnico. Quanto alla discrasia temporale tra adozione e notifica del diniego, il Collegio ha chiarito che la tardiva notifica incide solo sulla decorrenza dei termini per impugnare e non determina l’illegittimità dell’atto.

Il quarto e quinto motivo sono stati respinti richiamando l’orientamento secondo cui l’inosservanza dei termini ordinatori rientra nel genus delle irregolarità non vizianti, restando esperibile l’azione sollecitatoria. Il Collegio ha inoltre precisato che non può invocarsi l’eccesso di potere per contraddittorietà in relazione ad atti vincolati come il diniego di condono. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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