Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 220 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente non di ruolo al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015 e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, deve essere decorso tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso per ottemperanza. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamandolo a provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro n. 98 del 26 febbraio 2024, è stato accertato il diritto di due docenti non di ruolo al beneficio della carta elettronica e, per l’effetto, il diritto a ricevere l’accredito di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 12.03.2025, e decorso il termine dilatorio dalla notifica del titolo, entrambe le creditrici hanno convenuto il Ministero dell’istruzione e del merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito in uno solo dei due giudizi, senza deduzioni sul merito, e non nell’altro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, essendo in essi chiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. La verifica dell’art. 114 cod. proc. amm. si concentra sull’accertamento dell’avvenuta esecuzione del giudicato.
Dagli atti di causa non risulta che il titolo sia stato eseguito. Tale constatazione è sufficiente a fondare l’accoglimento: il thema decidendum dell’ottemperanza è circoscritto all’inadempimento, una volta che il credito sia certo, liquido ed esigibile in forza della sentenza passata in giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’Amministrazione un ultimo adempimento spontaneo prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva alla vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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