Silenzio della p.a. escluso se l’atto manifesta la volontà di non provvedere (TAR Toscana n. 99 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra gli estremi del silenzio-inadempimento la nota con cui l’amministrazione comunale, a seguito di diffida, dichiari di non poter concludere la procedura comparativa per l’assegnazione della concessione demaniale marittima, indicando i presupposti che ostano alla comparazione delle istanze. Tale atto manifesta una volontà provvedimentale e non un mero carattere dilatorio, con la conseguenza che esso va qualificato come provvedimento di diniego e deve essere impugnato nei termini. Esclusa la natura soprassessoria, la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio proposta ex artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile, restando estraneo al rito sul silenzio il sindacato sui motivi di illegittimità dell’atto di risposta.

Il Fatto

Una società cooperativa ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’inerzia del Comune in ordine alla procedura comparativa avviata per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, sede di uno stabilimento balneare.

Con avviso pubblico del 28 febbraio 2024 il Comune aveva reso noto che altro operatore aveva presentato istanza di rinnovo ventennale della propria concessione, avviando la procedura comparativa regolata dal Codice della Navigazione, dal relativo Regolamento esecutivo, dalla legge regionale Toscana n. 31/2016 e dalle Linee Guida. Dopo aver manifestato interesse, la ricorrente ha diffidato il Comune a concludere la procedura. Con nota del 23 ottobre 2024 l’ente ha rappresentato l’impossibilità di procedere alla comparazione in assenza dei criteri ministeriali per la quantificazione dell’indennizzo; con nota del 10 marzo 2025 ha ulteriormente subordinato la conclusione all’aggiornamento del PUA comunale e alla verifica dello strumento urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è respinto. Il Collegio esclude che il Comune sia rimasto inerte: l’amministrazione ha costantemente interlocuito con la ricorrente, dapprima rappresentando l’esigenza di attendere i criteri ministeriali sull’indennizzo, poi affermando la necessità di attività preliminari e il difetto delle tempistiche per concludere la selezione entro la stagione balneare 2025.

La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione dell’atto: se esso integri un provvedimento soprassessorio — con conseguente persistenza dell’obbligo di provvedere — ovvero una determinazione di non procedere. Il Tribunale richiama il criterio già espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui è soprassessorio l’atto che solo apparentemente spende il potere, eludendo l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o sospensioni non previste dalla legge, e ne verifica l’insussistenza nel caso concreto.

Le note comunali, a prescindere dalla condivisibilità della motivazione, hanno interrotto la procedura di selezione e manifestato l’intento di non procedere alla comparazione in assenza degli elementi ritenuti necessari. Il Collegio valorizza il principio di indispensabilità della previa determinazione dell’indennizzo e l’esigenza di aggiornamento del PUA, qualificandoli come presupposti argomentati della scelta dell’ente.

Richiamando un proprio precedente su fattispecie analoga, il TAR osserva che la volontà di non indire la gara non può essere ricondotta all’atto soprassessorio, poiché esprime la determinazione dell’amministrazione in senso sostanziale, con effetto lesivo dell’interesse della ricorrente. Da ciò deriva l’onere di una rituale impugnazione del provvedimento, nella parte in cui fornisce risposta all’istanza.

Il Tribunale dichiara quindi inammissibile, in questa sede, l’esame delle censure dirette a contestare la motivazione dell’atto, perché esse individuano possibili vizi del provvedimento di risposta, estranei al rito sul silenzio. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *