Carta docente a precari: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 367 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non abbia dato attuazione alle statuizioni in essa contenute. Accertato il passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato e, in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato, nomina un Commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione, non allegando alcun elemento di adempimento, conferma la fondatezza della domanda.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti precari, hanno adito il TAR Veneto per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto al beneficio della carta docente per diversi anni scolastici e aveva condannato il Ministero a costituire la carta elettronica con accredito della somma di € 500,00 per ciascun anno.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non era stata impugnata ed era passata in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il Ministero non aveva ottemperato. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Ha riscontrato l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e l’avvenuta notifica della sentenza all’Amministrazione scolastica.
Ha poi confermato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, condizione necessaria per l’esperibilità del rimedio.
Nessun dubbio il Collegio ha nutrito sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli eseguibili mediante l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina proprio l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato: l’Amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio “carta docente” delle somme riconosciute a ciascun ricorrente, con termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.
Per il caso di inottemperanza perdurante, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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