Astreinte negata per inadempimento del Ministero e crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 356 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza del giudicato amministrativo, la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica. Il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti della misura e graduarne discrezionalmente l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare le ragioni ostative che giustificano il rigetto della domanda di astreinte. Tali circostanze, in quanto fatti notori, sono valutabili ex art. 115 c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 150/2023, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017 al 2023, secondo il d.p.c.m. 28 novembre 2016 e l’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione il 29 ottobre 2023. Poiché l’obbligo è rimasto ineseguito, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora per ogni violazione o ritardo. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto le condizioni dell’azione esecutiva. Il giudicato risulta attestato dalla cancelleria e la sentenza è stata notificata, sicché sono soddisfatti i requisiti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Nel merito, l’inadempimento non è contestato: il ricorso è fondato quanto all’esecuzione.

Il Tribunale condanna quindi l’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica con il relativo accredito entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione. Decorso inutilmente il termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega e ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

Sulla richiesta di astreinte il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., A.P., n. 15/2014). Non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto verso la P.A. inadempiente, ma le peculiarità del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive rilevano sia nella verifica dei presupposti sia nella graduazione dell’importo. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative.

Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna al pagamento. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (TAR Lazio n. 9022/2018, n. 3101/2018, TAR Campania n. 3836/2018). Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., quali fatti notori.

La domanda di penalità di mora è pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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