L’invito a conformare la Scia interrompe il termine per i poteri inibitori (Cons. Stato n. 6096 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invito a conformare l’attività segnalata, adottato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, interrompe automaticamente il termine di trenta giorni per l’adozione dei provvedimenti inibitori in materia edilizia, senza che sia necessaria un’espressa indicazione in tal senso nel provvedimento. L’effetto interruttivo si produce ex lege e il termine ricomincia a decorrere solo dalla comunicazione, da parte del privato, dell’adozione delle misure prescritte. Ne consegue che, in assenza di conformazione, non si consolida alcun titolo edilizio e non si forma il silenzio assenso, restando legittimo il successivo provvedimento di non esecuzione dei lavori. Il permesso di costruire convenzionato non è assimilabile ai piani attuativi né ai programmi integrati di intervento, sicché non trova applicazione la disciplina transitoria che sottrae alle nuove previsioni gli interventi già disciplinati da convenzioni urbanistiche.
Il Fatto
Una società presenta al Comune una S.c.i.a. alternativa al permesso di costruire per un edificio bifamiliare, in variante a un precedente permesso di costruire convenzionato che aveva autorizzato un intervento articolato per stralci.
Il Comune ordina la non esecuzione dei lavori, rilevando che l’area ricade nel corridoio di salvaguardia della tangenziale prevista dal P.T.C.P., le cui prescrizioni hanno natura prevalente sul piano locale. Il TAR Lombardia respinge il ricorso della società, che propone appello deducendo l’illegittimità dell’operato comunale per essere stato adottato il provvedimento inibitorio oltre il termine di trenta giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’iter procedimentale. La S.c.i.a. è stata presentata il 10 ottobre 2022; il Comune ha trasmesso l’invito a conformare il 28 ottobre 2022, dunque entro il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990. Seguono integrazioni progettuali, il parere negativo della Provincia, il preavviso di diniego e infine il provvedimento di non esecuzione dell’8 maggio 2023.
La Corte afferma che l’invito a conformare è idoneo a interrompere il termine per l’adozione dei provvedimenti inibitori, indipendentemente dall’espressa indicazione di tale effetto, che si produce automaticamente ex lege. Il termine riprende a decorrere solo dopo che si conclude la fase di verifica sulla conformazione, con esito negativo. La successiva sospensione dei termini, non impugnata, conferma che l’attività non poteva considerarsi ancora conformata.
Ne deriva l’infondatezza della tesi dell’appellante sul preteso consolidamento del titolo edilizio e sull’avvenuta formazione del silenzio assenso. Quest’ultimo presuppone il decorso dei termini procedimentali senza determinazione dell’amministrazione, evenienza esclusa dal reiterato coinvolgimento del privato, che rende altresì infondate le censure sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Quanto all’art. 9 delle N.T.A. del Piano delle Regole, il Collegio ribadisce che il permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, non è riconducibile ai piani attuativi o ai programmi integrati di intervento, operando come titolo edilizio con funzione accessoria di disciplina del rapporto tra privato e amministrazione. La stipula della convenzione non fa sorgere alcun diritto soggettivo all’edificazione, essendo necessario un autonomo titolo edilizio.
Infine, sulla conformità urbanistica, la Corte conferma che il P.G.T. recepisce il tracciato della tangenziale con i corridoi di salvaguardia nella Carta dei vincoli, con divieto edificatorio salvo tassative eccezioni. Le limitazioni derivanti dalla fascia di rispetto non hanno efficacia localizzativa dell’infrastruttura e non decadono per decorso del termine quinquennale, restando vigenti in correlazione alle sorti dell’opera. Irrilevanti il certificato di destinazione urbanistica, atto meramente dichiarativo, e l’autorizzazione paesistica, che attiene a profili diversi da quelli edilizi. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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