Pianificazione urbanistica comunale e scelte di PUC non sindacabili se non irragionevoli (Cons. Stato n. 5479 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di pianificazione urbanistica il Comune gode di un’ampia discrezionalità, funzionale non solo all’ordinato sviluppo del territorio ma anche al contemperamento di una pluralità di interessi pubblici di rilievo costituzionale. La posizione dei privati è recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, trattandosi di scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste o da travisamento dei fatti. È possibile derogare a tale regola solo in presenza di un affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo. Le osservazioni presentate nel procedimento di formazione del nuovo strumento di pianificazione costituiscono un mero apporto dei privati, con conseguente assenza in capo all’Amministrazione di un obbligo puntuale di motivazione.

Il Fatto

Alcuni proprietari di fondi nel territorio di un Comune campano, insieme alla società titolare di uno stabilimento conserviero ivi ubicato, hanno impugnato davanti al TAR Campania la deliberazione consiliare di approvazione del PUC e la deliberazione di Giunta di rigetto delle osservazioni. I ricorrenti lamentavano che le aree di loro proprietà, pertinenziali e complementari all’opificio industriale, fossero state classificate come agricole anziché industriali.

Il TAR, con sentenza n. 657 del 24 gennaio 2024, ha respinto il ricorso, compensando le spese. I soccombenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato, deducendo un unico motivo incentrato sull’error in iudicando e sulla contraddittorietà della motivazione. Il Comune e la Città Metropolitana si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito l’evoluzione urbanistica dei luoghi. Lo stabilimento occupa il nucleo primario in forza di concessione edilizia del 1984, rilasciata per adeguamento funzionale di un’industria conserviera. Secondo il PRG la particella interessata ricadeva in zona agricola E3 ed è stata l’unica a passare all’urbano a seguito della realizzazione dell’opificio, mentre le particelle attigue hanno mantenuto la classificazione catastale di agrumeto e frutteto.

La destinazione industriale invocata dagli appellanti richiama una variante di PRG adottata nel 1999 che non ha mai ottenuto il visto di conformità regionale e non è mai stata approvata, restando vigente la destinazione agricola. Su tali basi, il PUC e il rigetto delle osservazioni non solo non contrastano con la pianificazione precedente, ma non presentano profili di irragionevolezza, perseguendo obiettivi di contenimento del consumo del suolo agricolo in coerenza con la zona omogenea definita dal PUT.

La Sezione ha aggiunto che le trasformazioni poste in essere sulle particelle limitrofe, da cui deriverebbe la loro asserita complementarità, sono avvenute in assenza dei necessari titoli edilizi e in violazione delle norme urbanistiche, come sanzionato con due ordinanze di demolizione. Da qui l’impossibilità di far valere la strumentalità di aree ottenuta in violazione di legge per dimostrare l’illogicità delle scelte pianificatorie.

Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ha ribadito che la discrezionalità amministrativa in materia incontra il limite dell’arbitrarietà o irragionevolezza manifeste e del travisamento dei fatti, potendosi derogare alla recedività della posizione privata solo in presenza di un affidamento qualificato, nella specie insussistente. Ha inoltre confermato che le osservazioni al piano non impongono un obbligo puntuale di motivazione ulteriore rispetto a quella desumibile dalla relazione illustrativa. L’appello è stato quindi integralmente respinto, con condanna degli appellanti alle spese e compensazione nei confronti della Città Metropolitana.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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